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Giovedì, 11 Settembre : 2008 La Stampa
GIRO DI VITE CONTRO CHI CERCA L'AMORE PER STRADA
- Co.co.co del sesso per pagarsi gli studi
- Ira delle lucciole: ci tolgono la libertà
Il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna
Stretta anti-lucciole del governo
ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il disegno di legge contro la prostituzione presentato dal ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna. Diventerà reato prostituirsi in luogo pubblico: previsti arresto e multa non solo per chi si prostituisce ma anche per i clienti. E ancora: pene più severe per chi appartiene ad un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, rimpatrio per i minorenni stranieri costretti a prestazioni sessuali.
L’articolo 1 del disegno di legge (che modifica la legge Merlin del 1958) introduce il reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico: arresto da cinque a quindici giorni ed ammenda da 200 a 3.000 euro per chi offre prestazioni sessuali, pena applicata anche ai clienti delle ’lucciolè. Se la prostituzione - si spiega nella relazione illustrativa del ddl - deve considerarsi «fenomeno di allarme sociale», non può ammettersi un «distinto trattamento» tra chi la eserciti e chi se ne avvalga. Il ddl Carfagna, quindi, mira ad introdurre misure che «tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione», prevenendo «le cause di un diffuso allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza».
Con l’introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si vuole eliminare la prostituzione di strada e, contemporaneamente, contrastare lo sfruttamento. Per questo, il disegno di legge, all’articolo 3, prevede anche pene più pesanti per chi organizza o partecipa ad un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: nel primo caso si rischia da 4 a 8 anni di reclusione, nel secondo da 2 a 6 anni. Un punto importante del ddl (articolo 2), inoltre, è dedicato alla prostituzione minorile: carcere da 6 a 12 anni e multa da 15 mila a 150 mila euro per chi «recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto» o «favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto».
Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, in cambio di denaro od altro, anche solo promessi, potrà essere punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minorenne ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del loro Paese d’origine. Con un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno stabilite procedure accelerate e semplificate per il rimpatrio del minore. Soddisfatto per l’approvazione del suo provvedimento il ministro Carfagna, che ha parlato di «uno schiaffo durissimo per togliere linfa al mercato della prostituzione».
La prostituzione in strada, «genera - ha ricordato il ministro - fenomeni di allarme sociale quali la riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento di minori e stupri, violenze e omicidi che spesso sono collegati allo sfruttamento della prostituzione». «Come donna - ha detto ancora la Carfagna - l’idea di prostituirsi in cooperative e nelle case chiuse mi fa rabbrividire, come donna impegnata in politica sono consapevole che il fenomeno esiste e va contrastato». Per quanto riguarda il rimpatrio assistito dei minori stranieri sorpresi a prostituirsi nel nostro Paese, esso avverrà «con tutte le garanzie di assistenza necessarie». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Il ddl prevede procedure accelerate e semplificate che saranno definite con un provvedimento di attuazione. «Spesso sono le vittime che chiedono alla magi ».
L’articolo 1 del disegno di legge (che modifica la legge Merlin del 1958) introduce il reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico: arresto da cinque a quindici giorni ed ammenda da 200 a 3.000 euro per chi offre prestazioni sessuali, pena applicata anche ai clienti delle ’lucciolè. Se la prostituzione - si spiega nella relazione illustrativa del ddl - deve considerarsi «fenomeno di allarme sociale», non può ammettersi un «distinto trattamento» tra chi la eserciti e chi se ne avvalga. Il ddl Carfagna, quindi, mira ad introdurre misure che «tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione», prevenendo «le cause di un diffuso allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza».
Con l’introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si vuole eliminare la prostituzione di strada e, contemporaneamente, contrastare lo sfruttamento. Per questo, il disegno di legge, all’articolo 3, prevede anche pene più pesanti per chi organizza o partecipa ad un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: nel primo caso si rischia da 4 a 8 anni di reclusione, nel secondo da 2 a 6 anni. Un punto importante del ddl (articolo 2), inoltre, è dedicato alla prostituzione minorile: carcere da 6 a 12 anni e multa da 15 mila a 150 mila euro per chi «recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto» o «favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto».
Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, in cambio di denaro od altro, anche solo promessi, potrà essere punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minorenne ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del loro Paese d’origine. Con un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno stabilite procedure accelerate e semplificate per il rimpatrio del minore. Soddisfatto per l’approvazione del suo provvedimento il ministro Carfagna, che ha parlato di «uno schiaffo durissimo per togliere linfa al mercato della prostituzione».
La prostituzione in strada, «genera - ha ricordato il ministro - fenomeni di allarme sociale quali la riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento di minori e stupri, violenze e omicidi che spesso sono collegati allo sfruttamento della prostituzione». «Come donna - ha detto ancora la Carfagna - l’idea di prostituirsi in cooperative e nelle case chiuse mi fa rabbrividire, come donna impegnata in politica sono consapevole che il fenomeno esiste e va contrastato». Per quanto riguarda il rimpatrio assistito dei minori stranieri sorpresi a prostituirsi nel nostro Paese, esso avverrà «con tutte le garanzie di assistenza necessarie». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Il ddl prevede procedure accelerate e semplificate che saranno definite con un provvedimento di attuazione. «Spesso sono le vittime che chiedono alla magi ».
Ultima modifica di Redazione il 12 Set 2008 13:12, modificato 1 volta in totale
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).



















