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Sabato, 24 Maggio : 2008 Politica italiiana
“Nessuna violenza sui bambini è giustificabile,
tutte le violenze sui bambini possono essere evitate”
tutte le violenze sui bambini possono essere evitate”
Con queste parole, contenute nel rapporto sulla violenza sui bambini, a cura dell’incaricato indipendente della Nazioni Unite Paulo Sergio Pinheiro, il segretario del Pd Walter Veltroni ha introdotto la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge del Partito democratico in materia di lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori.
“Una tragica casualità – ha detto Veltroni, affiancato da Marcella Lucidi, Anna Serafini e Anna Maria Parente – ha voluto che l’iniziativa di oggi coincidesse con il ritrovamento dei cadaveri dei due bambini di Gravina. Una cosa inaccettabile, il solo pensare ai due fratellini che si sono spenti nella più totale solitudine è sconvolgente”.
Contro la violenza sui bambini l’azione della politica deve essere ferma e intransigente. Da sempre il segretario del Pd ne ha fatto una sua missione civile, una battaglia politica permanente. “E’ un tema centrale, per una società che si considera civile, quello di far vivere i suoi soggetti più deboli, i bambini, nella serenità necessaria”.
Così il Partito Democratico ha presentato il suo disegno di legge per la lotta a questo cancro della società, la pedofilia. Eccolo nella sua versione integrale.
Lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori - disegno di legge
1. Il disegno di legge aumenta le pene previste per tutti i tipi di reato.
In particolare:
per la violenza sessuale su minore d’età compresa tra 10 e 14 anni la pena non è più dai 6 ai 12 anni ma da 9 a 18 anni; è equiparata così all’omicidio preterintenzionale;
per la violenza sessuale su minore di 10 anni la pena non è più da 7 a 14 ma da 10 a 20 anni; è equiparata alla tratta o riduzione in schiavitù;
per il compimento di atti sessuali senza violenza su minore d’età compresa tra 10 e 14 anni la pena non è più da 5 a 10 ma da 6 a 14 anni; è equiparata a quella prevista per l’omicidio colposo pluriaggravato ovvero all’associazione mafiosa armata;
per atti sessuali con minore ultra16enne, se il reo è familiare della vittima, la pena non è più da 3 a 6 anni ma da 5 a 10 anni; è equiparata alla violenza sessuale su adulti;
per il compimento di atti sessuali con minore di dieci anni la pena non è più da 7 a 14 anni ma è da 8 a 20 anni; è equiparata a quella per la tratta o per la riduzione in schiavitù
per la violenza sessuale di gruppo sui minori d’età compresa tra 10 e 14 anni la pena non è più da 7 a 15 ma da 10 a 21 anni; sempre per la violenza sessuale di gruppo, ma sui minori di 10 anni la pena non è più da 8 a 17 ma è da 12 a 24 anni; nel primo caso è equiparata all’omicidio preterintenzionale pluriaggravato; nel secondo al promotore di associazione mafiosa armata. (art. 1 comma f)
Queste pene possono essere aumentate fino a 1/3 in presenza di circostanze aggravanti.
2. Il disegno di legge esclude che per la violenza sessuale il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti possa portare alla prevalenza o all’equivalenza delle prime. Quindi le aggravanti per la minore età della vittima prevalgono sempre e sono calcolate con un regime speciale che produce in ogni caso un aggravamento delle pene (art. 1 comma e).
3. Come per la mafia si esclude la sospensione dell’esecuzione della pena per violenza, abuso o sfruttamento sessuale dei minori (art. 2 comma g). Si escludono inoltre i benefici penitenziari, come permessi premio, misure alternative alla detenzione, lavoro all’esterno (art. 3).
4. Il termine di prescrizione viene raddoppiato e decorre non dal fatto, non dal momento dell’abuso, ma da quando la vittima compie la maggiore età: è una tutela ulteriore al bambino che subisce il trauma, che ha più tempo per prendere consapevolezza e denunciare il reato subito (art. 1 comma a). In caso di sfruttamento della prostituzione minorile, il termine complessivo di prescrizione passa da 12 a 24 anni; stessi termini per la produzione o diffusione di materiale pedopornografico, o per turismo sessuale. Nel caso di violenza sessuale nei confronti di minore di età compresa tra 10 e 14 anni i termini di prescrizione salgono a 18 anni dagli attuali 12 anni per effetto dell’inasprimento delle pene e ulteriormente salgono fino a 36 anni per il raddoppio della durata dei termini di prescrizione.
5. Per prevenire reati di abuso o sfruttamento del minore potrà essere sempre disposta una misura cautelare nei confronti dell’imputato (art. 2 comma a). Già con la sentenza di primo grado il giudice può disporre, d'ufficio, la misura cautelare; come per reati di mafia, la custodia in carcere è l'unica misura cautelare adeguata (art. 2 comma b).
6. Una nuova misura cautelare è quella del divieto per un certo periodo di tempo di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da minori. (art. 2 comma c). Il disegno di legge prevede, come nuova misura di prevenzione, l’imposizione dello stesso divieto anche a chi pur non avendo commesso reati sia ritenuto pericoloso per i minori (art. 4)
7. Viene introdotto il reato di adescamento di minorenni (grooming) per chi approfitta della fiducia di un minore per il compimento di atti sessuali instaurando relazioni amichevoli anche con comunicazione a distanza (telefono, sms, chat line eccetera) (art. 1 comma e).
8. E’ sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (o beni di valore equivalente). Questi beni vengono destinati ad un fondo per la tutela delle vittime (art. 1 comma c).
9. Viene estesa l’inescusabilità dell’ignoranza della minore età della vittima per chi sfrutta sessualmente i minori e per i clienti delle prostitute minorenni; viene così esteso quanto previsto per la violenza sessuale (art. 1 comma d).
10. Si introduce l’arresto obbligatorio in flagranza anche per clienti di prostitute minorenni (art. 2 comma e) e si estende il divieto di patteggiamento sempre ai clienti di prostitute minorenni (art. 2 comma f).
11. Nuove pene accessorie per l’isolamento sociale di chi sfrutta sessualmente i minori: perdita della potestà genitoriale; interdizione perpetua tutela e curatela, perdita del diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione. (art. 1 comma c).
12. Sono previsti interventi per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori e per il sostegno delle vittime (art. 5). Si introduce inoltre una misura per la cura e la riabilitazione del pedofilo socialmente pericoloso anche se prosciolto per non imputabilità o in ca
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).

















