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Permesso parcheggio invalidi
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Messaggio Permesso parcheggio invalidi 
 
Repubblica ha scritto: 
CONTRASSEGNO INVALIDI:
TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE


Image Previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, il contrassegno invalidi, detto anche contrassegno H, è rilasciato alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti.

Il contrassegno permette di circolare:

- nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali;
- nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) dove è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.

Permette inoltre di sostare:

- negli spazi riservati ai disabili;
- nelle aree pedonali;
- nelle zone a traffico limitato;
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo.

Il contrassegno è personale e va usato solo in presenza dell’intestatario. Va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Come richiederlo…

Tali contrassegni si possono richiedere al Comune o al Municipio di residenza e hanno validità in tutta Italia. Oltre i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, la domanda deve essere accompagnata dalla certificazione medica che viene rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Asl di appartenenza. Per i minori di 18 anni, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Come si rinnova…

Il contrassegno ha, di norma, una validità di 5 anni. Ma questo periodo può variare in base alla tipologia dell’invalidità, sia essa permanente o temporanea. È poi il Comune a rinnovare il contrassegno, dopo apposita richiesta. Per le modalità precise di presentazione della domanda occorre informarsi, quindi, presso i singoli Comuni.

Il rinnovo in caso di invalidità permanente

Per rinnovare il contrassegno bisogna presentare, sempre al Comune o al Municipio di residenza, il certificato del medico curante in cui venga confermato il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il rinnovo in caso di invalidità temporanea

In questo caso, riguardante le persone rese invalide da un infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione viene rinnovata a tempo determinato con le stesse modalità precedenti. Però qui la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità e deve essere rilasciata da un medico legale della ASL.

Da sottolineare che la Legge n° 388, del 23 dicembre 2000 ha stabilito che il rilascio del contrassegno invalidi è esente da imposta di bollo e riservato alle persone con grave difficoltà di deambulazione o non vedenti.

…in caso di smarrimento o furto

Deve essere effettuata una domanda al Comune o al Municipio di residenza per la richiesta di un duplicato del contrassegno alla quale bisogna allegare copia della denuncia (per smarrimento o furto) e la ricevuta del versamento.

Novità…

Alcuni mesi fa è stata approvata la proposta di delibera “Proposta di legge alle Camere recante “Norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili”.
La norma prevede l’istituzione di un contrassegno disabili con una simbologia riconosciuta a livello internazionale in base alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 maggio 1998.

Oltre al contrassegno per i disabili permanenti è previsto un contrassegno per quelli temporanei. Quest’ultimo avrà una validità non superiore a diciotto mesi e dovrà avere sulla parte anteriore e posteriore ben visibile la lettera “T” e la data di scadenza.

Le persone affette da un’invalidità totale e permanente saranno esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica o al rinnovo.

La legge prevede sanzioni per l’utilizzo improprio del contrassegno, per chi utilizzi in modo improprio le strutture riservate a favorire la mobilità delle persone disabili o le ostruisca o le occupi senza titolo.

I parcheggi per disabili generici dovranno essere istituiti in una percentuale superiore al 2 per cento di quelli complessivi ed essere privi di barriere architettoniche. Sono previsti anche parcheggi personalizzati nei pressi dell’abitazione, presso il luogo di lavoro e di studio del disabile nonché dove svolge attività di volontariato.

Nelle zone a traffico limitato dovrà essere consentito l’accesso ai veicoli per disabili attraverso appositi sistemi elettronici.

Riferimenti Legislativi

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, Art. 381 (art. 188 C. S. ), pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303

- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, Art. 12, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1996, n. 227

- D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1996, n. 280.

  





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