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IL DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
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IL DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE

Occorre premettere che, affinché si possano ravvisare gli estremi del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, è necessario che i rumori siano idonei a disturbare un numero rilevante di persone (anche se a lamentarsi sia una soltanto), altrimenti l'illecito è soltanto civile ed in quanto tale va inquadrato fra i rapporti di vicinato (Cass. 28/3/1995, n. 3348).

La stessa Cassazione ha successivamente precisato (sentenza del 12/12/1997) che a configurare il reato non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale vengano percepiti, neppure, ha ulteriormente chiarito con una successiva decisione ( 23/4/2002, n. 17825), se si tratta degli inquilini dell'alloggio sottostante o (sentenza n. 17670 del 19/3/2002) del circoscritto numero degli occupanti gli appartamenti contigui; né assume rilievo a fini penali (è sempre la Suprema Corte a stabilirlo con sentenza del 213/2002) che, nell'unica unità immobiliare fatta segno al disturbo, si trovi un numero molto elevato di persone: come nel caso dei numerosi avventori di un bar, disturbati dai rumori provenienti dalla soprastante abitazione. Come si vede, quindi, affinché il disturbo si trasformi da immissione eccedente la normale tollerabilità in reato è necessario che abbia un raggio d'azione molto ampio e che investa molte persone.


DALLO STEREO ALLE CAMPANE

Naturalmente, prima che intervenissero le richiamate sentenze a restringere le ipotesi di disturbo, i casi sottoposti all'attenzione dei giudici sono stati numerosi; ne ricordiamo alcuni, cominciando dalla dispute che hanno avuto per involontari protagonisti gli animali. Il reato è stato ravvisato, per esempio, nel canto prolungato di un gallo nelle ore notturne (Trib. Massa 18/4/1990), negli striduli richiami di un merlo indiano esposto su una finestra (Cass. 30/4/1993), nei guaiti prolungati di un cane, negli strepiti di pappagalli (Cass. 17/12/1993).

Anche un'autovettura può essere... veicolo di reato: come nel caso del conducente di che aveva lasciato il motore dell'autobus acceso per lungo tempo, all'alba, senza ragione (Pret. Amelia, 31/3/1988). Per non parlare della sirena dell'antifurto rimasta in funzione, in seguito a manomissione del veicolo, per un periodo di tempo e con un'intensità tali da superare il limite della normale tollerabilità, disturbando così la quiete pubblica (Pret. Vallo della Lucania, 2/7/1985). Naturalmente anche il clacson, se utilizzato ripetutamente in ore notturne, è idoneo a configurare il reato, anche se in precedenza il riposo sia stato turbato da schiamazzi e rumori protrattisi per lungo tempo in seguito al passaggio di tifosi (Cass. 21/1/1997). Per restare fra i motori, il Tribunale di Napoli (sentenza del 27/1/1977) ha stabilito che il traffico intenso di autoveicoli nel cortile condominiale costituisce reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone se cagiona molestia al riposo e alla tranquillità dei condomini e diminuisce la sicurezza degli stessi.

Un problema molto sentito è quello delle immissioni rumorose provenienti da officine, laboratori e simili ubicati nell'edificio condominiale. Il reato punito dal secondo comma dell'art. 659 c.p., consistente nell'esercizio di attività rumorosa con superamento dei limiti di tollerabilità ai fini dell'inquinamento acustico, è stato depenalizzato con L. n. 447/1995. Detta norma conserva comunque un ambito di applicazione, sia pure più ristretto, nel senso che rimane sottoposta alla sanzione penale in essa prevista ogni altra violazione, diversa da quella riguardante la regolamentazione dell'inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'Autorità (Cass. 3/3/1998). A riguardo non si può sostenere che l'attività svolta, per il fatto di non essere compresa fra le attività rumorose indicate dall'Autorità, non può di per sé realizzare il reato; l'elencazione, infatti, è meramente esemplificativa e la rumorosità va accertata in concreto (Cass. 1/7/1980).
Non è sfuggita al giudice penale neppure l'attività di un circolo ricreativo, che si era manifestata con abuso di strumenti sonori, urla e schiamazzi anche in ore notturne (Cass. 5/3/1998).

Anche il suono di uno strumento musicale, per dolce e armonioso che possa essere, in determinate ore e condizioni può essere causa di disturbo, se udibile da più persone (Cass. 7/12/1979 e Pret. Roma 30/4/1971 con riferimento al pianoforte).

Altri casi puniti dai giudici hanno riguardato il disturbo arrecato da bambini che giocavano a palla e rovesciavano sedie nel sovrastante appartamento (Cass. 19/10/1993), lo spostamento di mobili da una stanza all'altra, effettuato senza obiettive ragioni di urgenza in ore notturne, il tenere troppo alto il volume della radio (Cass. 10/9/1976), dello stereo al punto da essere udito, nel cuore della notte, a due-trecento metri di distanza (Cass. 17/6/1993), del televisore, e, ovviamente, di una discoteca che diffondeva musica all'esterno attraverso altoparlanti ubicati in luogo sopraelevato, tale da favorire il propagarsi delle emissioni verso le località abitate circostanti (Cass. 23/4/1998).

All'ipotesi di reato non sfuggono le campane, soprattutto se azionate in occasione della prima messa nei giorni festivi; la Cassazione (sentenza del 23/4/1998) ha stabilito che, se il suono delle campane non è collegato a una funzione religiosa, può configurare il reato al pari di qualsiasi altro strumento sonoro; se invece è prodotto nell'ambito di una funzione religiosa integra il reato solo in presenza di circostanze di fatto tali da comportare il superamento della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni delle Autorità ecclesiastiche che ne abbiano incoraggiato l'uso in occasione di particolari ricorrenze.

Vertendosi in materia penale, il Tribunale di Verona (sentenza del 31/1/1990) ha disposto anche il risarcimento del danno morale connesso al disturbo arrecato ai condomini dai rumori provenienti da una cella frigorifero situata in un negozio dell'edificio.

  





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