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ABUSI, STUPRI, VIOLENZA :: ABUSI: Come sono buoni i nostri magistrati
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ABUSI: Come sono buoni i nostri magistrati
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Messaggio ABUSI: Come sono buoni i nostri magistrati 
 
(La Stampa) 26/5/2007
 
Come sono buoni
i nostri magistrati

 
 MARIO GARAVELLI
 
Di fronte alle ondate di violenza, sia collettiva (per esempio negli stadi o nelle manifestazioni) sia individuale (per esempio nelle rapine o negli stupri), il nostro Paese si scopre sempre più carente di autorità. Non è che manchino le leggi, le quali anzi sono notoriamente in eccesso («L’Italia ha troppe leggi, temperate dall’inosservanza», diceva già Zanardelli); siamo invece in presenza di quella che i sociologi chiamano «anomia», la «mancanza di disciplina delle singole persone, con la conseguente carenza di motivazioni nella vita associata» (così il Dizionario di De Mauro). Queste note vorrebbero sottolineare un aspetto poco conosciuto e sicuramente settoriale, ma forse di non poco peso, del desolante quadro di depotenziamento degli aspetti repressivi che rientrano, insieme e in parallelo con tanti altri, fra i compiti che ogni dottrina sociale assegna allo Stato.

Se qualcuno ritiene che la severità (ovviamente una giusta e regolata severità) sia uno degli strumenti educativi più efficaci a questo fine, non si aspetti di trovare un largo ascolto presso la magistratura italiana. Se vi è un costume nazionale improntato al perdonismo, al buonismo, al giustificazionismo, al pietismo è certo che i magistrati, tendenzialmente, lo interpretano al meglio. E su questo piano la cultura dominante fornisce loro solidi argomenti, prima di tutto a livello ideologico, dove il rigore e la semplice pretesa di applicare la legge sono chiamati, con un termine privo di senso ma trionfalmente entrato nell’uso, «giustizialismo», mentre ogni eccesso in favore della devianza rientra nel nobile albo del «garantismo» (quando il rispetto delle garanzie, che sono l’anima del diritto ma tutt’altra cosa, costituisce il patrimonio di ogni buon giurista).

I nostri pensosi legislatori (tra i quali abbondano gli avvocati) hanno emanato leggi che rendono sempre più difficile una coerente ed equilibrata azione repressiva: basta citare l’inopinato provvedimento di indulto. Ferme restando le carenze legislative, il ruolo dei magistrati (naturalmente con non poche eccezioni) tende ad assecondare questo rilassato approccio al problema della sicurezza. Partiamo dall’inizio del processo penale: basta scorrere le cronache che parlano di arresti a decine e poi constatare che la maggior parte di questi arrestati è tornata velocemente in libertà; in questi giorni si è appreso che lo zingaro che ha investito e ucciso una donna vicino a Roma era stato arrestato e rilasciato ben sei volte in poco tempo. Si comprende la frustrazione delle forze dell’ordine. È vero che il nostro Codice di procedura penale fa ogni sforzo per rendere difficile il mandare o il mantenere in carcere una persona indiziata di reato (basta leggerne il libro IV sulle misure cautelari), ma i magistrati competenti a decidere sulla libertà personale ci mettono del loro a usare con grande larghezza della discrezionalità che la legge connette a valutazioni legate a molteplici variabili. Ne risulta un turn-over carcerario che mette in ridicolo le istituzioni e induce alla recidiva chi ne è beneficiato.

Un altro uso troppo spesso non corretto della discrezionalità è quello, ancora più negativo, legato al momento del giudizio, quando i magistrati devono scegliere la pena da infliggere a chi è riconosciuto colpevole. Il grande pubblico probabilmente non ha chiaro il meccanismo che porta alla condanna: il Codice penale e le altre leggi stabiliscono la pena per i singoli reati fissando un minimo e un massimo, all’interno dei quali il giudice deve stabilire la misura che ritiene equa, secondo parametri assai elastici. Ad esempio, per il furto aggravato, l’illecito di gran lunga più comune, la pena va da 1 a 6 anni di reclusione e da 103 a 1.032 euro di multa; la rapina con armi è punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni; per lo spaccio di strada delle sostanze stupefacenti si va da 1 a 6 anni e così via. Ora, è evidente che con simili oscillazioni la libertà del giudicante è notevolissima; la regola non scritta ma generalmente applicata impone di tenersi vicini alla pena minima, destinata a scendere ulteriormente se si riconoscono delle attenuanti, come le diffusissime attenuanti generiche che non si negano praticamente a nessuno. Un giudice che infliggesse cinque anni di carcere al colpevole di un furto in appartamento (decisione pienamente legittima, e pena inferiore al massimo) sarebbe additato come un Torquemada, un bieco torturatore sordo a ogni istanza umanitaria.

Questo porta a una generale aspettativa di trattamenti sanzionatori modesti, destinati a ridursi ulteriormente e ineluttabilmente nella fase di esecuzione della pena, per erodere la quale entra in gioco una girandola di benefici penitenziari: affidamento in prova, liberazione anticipata, semilibertà, liberazione condizionale, detenzione domiciliare, lavoro esterno, licenze, permessi premio. Tutto ideologicamente giustificato, rivolto a nobili scopi e spesso utile, ma che vanifica il concetto di certezza della pena e rende assai labile il suo aspetto deterrente. Vi è poi un malvezzo tipico delle Corti di Appello, che come è noto giudicano in secondo grado dopo una prima condanna dei Tribunali. Si tratta delle frequentissime riduzioni di pena decise pur restando ferma l’affermazione di responsabilità, e quindi la condanna; nella mia esperienza in tali sedi ho visto una costante tendenza a queste riduzioni, spesso razionalmente difficili da giustificare, spiegabili variamente anche a livello psicologico, o come un contentino dato alle difese, o come un effetto del maggior distacco di quei giudici e della loro età più avanzata (pare che nel napoletano le Corti d’Appello siano conosciute come «quei vecchierelli che tagliano le pene»). Sta di fatto che questo andazzo incoraggia le impugnazioni infondate e smentisce i giudici di primo grado, che hanno conosciuto dal vivo il processo, mentre la facile benevolenza dell’appello si esercita soltanto sulle carte; senza contare il chiaro messaggio a quei giudici nel senso di una ulteriore potatura delle sanzioni da applicare.

È il «diritto mite», concetto che Gustavo Zagrebelsky coniò con tutt’altra accezione: qui la mitezza è spesso una fuga dalle responsabilità, un comodo scarico di coscienza, una grande sordità rispetto alle istanze che salgono da un corpo sociale esasperato, che si sente inerme di fronte alla prepotenza dilagante. Diceva Beccaria, il guru dei cosiddetti garantisti, che «il fine delle pene non è altro che d’impedire al reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali». Chiediamoci, e se lo chiedano per primi i legislatori e i magistrati, se il diritto italiano, nelle sue norme e nella sua applicazione, serva ancora in vista di questi scopi.

 





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- Horacio Verbitsky
 
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