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Abuso su minori
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Dagli stessi ci aspettiamo notizie chiare, serie e precise su un problema che purtroppo esiste aiutandoci quindi, tanto per cominciare, anche a smettere di volerlo ignorare a tutti i costi perché non sempre le brutte esperienze capitano solo agli altri:

“In Germania prima diedero la caccia ai comunisti, e io non protestai perché non ero comunista. Poi diedero la caccia agli ebrei, e io non protestai perché non ero ebreo. Poi fu la volta dei sindacalisti: non feci sentire la mia voce perché non ero sidacalista; e la volta dei cattolici, e io non alzai la mia voce perché non ero cattolico. Alla fine si accanirono su di me e in quel momento non c’era più nessuno a protestare” (Martin Niemoller)

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Abuso su minori
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Messaggio Abuso su minori 
 
27/09/2007
Mancini Massimiliano
Le modalita’ di abuso sui minori

Come si abusa ed in quali contesti, conoscere per riconoscere.
La polizia locale è naturalmente vicino ai bambini ed ai minori in genere. Dentro le scuole, anche per svolgere educazione stradale, all’uscita ed all’ingresso degli istituti scolastici, nei luoghi di aggregazione giovanile (aree verdi, centri cittadini, feste e manifestazioni varie, locali giovanili, ecc.).
 
Comprendere le modalità con le quali si compiono abusi che in larga parte godono di una silenziosa impunità, permette di riconoscere per tempo ed efficacemente gravi situazioni in cui all’interno dei gruppi familiari, dei pari (amici, scuola, aree di svago, ecc.) ed in molti altri contesti, si perpetuano violenze in danno dei più deboli causando ferite che difficilmente si rimargineranno.
 
DEFINIZIONE DEGLI ABUSI
Prima di affrontare la procedura penale minorile e le tecniche di polizia minorile è necessario, preliminarmente, definire l’abuso e, più in generale, circoscrivere tutti i comportamenti ed i contesti che possono essere abusanti nei confronti dei minori.
 
La Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, essa contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali).
 
La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990[1].
 
Secondo la definizione dell’OMS, si configura una condizione d’abuso e di maltrattamento allorché i genitori, tutori o persone incaricate della vigilanza o custodia di un bambino approfittano della loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
 
Il Consiglio d’Europa nel 1978 ha affrontato il “child abuse and neglecti bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni d’ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino”[3].”[2] pronunciandosi espressamente: “gli abusi sono gli atti e le carenze che turbano gravemente
 
E’ opportuno chiarire che i termini “bambini” o “fanciulli” sono utilizzati con la valenza generale di minori e non con preciso riferimento ad una fase specifica dell’età evolutiva[4].
 
L'abuso sessuale è difficile da definire: si può trattare di un episodio singolo o di episodi che si susseguono per periodi di tempo più o meno lunghi; può includere forme implicite di seduzione o forme di contatto fisico; può avere gradi diversi di invadenza fisica.
 
FORME DELL’ABUSO
L’abuso in genere può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono) e l’assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l’ipotesi di maltrattamento.
 
Qualsiasi forma di violenza, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita. Il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.

Qualsiasi forma di violenza, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita.
 
Le diverse forme di abuso durante l’infanzia e l’adolescenza rappresentano un importante fattore di rischio specifico per molteplici disturbi psicopatologici in età adulta.
 
Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più:-        
-         Il maltrattamento resta sommerso e non è individuato.
-         Il maltrattamento è ripetuto nel tempo.
-         La risposta di protezione alla vittima nel suo ambiente familiare o sociale ritarda.
-         Il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato.
-         La dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte.
-         Il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare.
 
L’abuso dipende anche dalla “dotazione di base” del bambino, quindi dal suo temperamento in altre parole da quello che è definito, nel suo insieme, resilience, concetto molto importante che media tra gli aspetti della violenza del crimine e quelli che sono i danni effettivi sui bambini.
 
L’ABUSO ATTIVO
Gli abusi fisici possono essere raggruppati in due principali categorie:
 
Maltrattamento Fisico, aggressioni, percosse, morsi, spintoni ed altre lesioni fisiche, fratture, bruciature, morte.
 
Si parla di abuso fisico o di maltrattamento fisico, quando i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si eseguano lesioni fisiche, o mettono i bambini in condizioni di rischiare lesioni fisiche.

Sulla base della gravità delle lesioni, l'abuso si distingue in vari gradi:-         Lieve: lesioni che non necessitano di ricovero;
-         Moderato: quando è necessario il ricovero (ustioni, fratture, traumi cranici);
-         Severo: quando il bambino è ricoverato in rianimazione con gravi sequele neurologiche fino alla morte;
 
Maltrattamento Psicologico, aggressioni e violenze verbali, attiva pressione psicologica, situazioni di separazione conflittuale in cui i figli sono strumentalizzati nel contrasto con evidenti effetti sull’equilibrio emotivo.
 
L'abuso psicologico consiste quindi in comportamenti attivi od omissivi che sono giudicati psicologicamente dannosi in base a principi comuni ed indicazioni tecniche specifiche.

Questi comportamenti sono agiti individualmente o collettivamente da persone che, per particolari caratteristiche (ad esempio età, cultura, condizione sociale) sono in posizione di potere rispetto al bambino.

Tali comportamenti possono danneggiare anche in modo irreversibile lo sviluppo affettivo, cognitivo, relazionale e fisico del bambino.

L'abuso psicologico include: gli atti di rifiuto, di terrorismo psicologico, di sfruttamento, di isolamento e allontanamento del bambino dal contesto sociale.
 
Abuso Sessuale, il minore è coinvolto, da parte di familiari e non, in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza anche non esplicita, ma conseguente ad una scelta che il minore non può compiere liberamente in quanto non maturo, dipendente e quindi incapace di un libero e cosciente; oppure è coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali.
 
Tra le diverse forme di abuso sessuale distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine, violenza carnale.

L’ABUSO SESSUALE

 
La categoria dell'abuso sessuale è onnicomprensiva di tutte le pratiche sessuali manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i minori e comprende:
 
Abuso sessuale intrafamiliare, quelli attuati o favoriti da soggetti legati da parentela o affinità con la vittima.
 
In questa categoria rientrano solo quello comunemente considerato tra padri o conviventi e figlie femmine, ma anche quello tra madri o padri e figli maschi, nonché forme mascherate in inconsuete pratiche igieniche.
 
Generalmente è attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini, amici stretti della famiglia).
 
Talvolta i bambini sono fatti assistere all’attività sessuale dei genitori, non come fatto occasionale, ma su richiesta dei genitori stessi.
 
In altre situazioni ancora più perverse, il bambino viene fatto assistere all’abuso sessuale che un genitore agisce su un fratello o una sorella.
 
Possono essere operati con esplicita violenza e costrizione o con modalità seduttive come richieste di dimostrazioni di affetto, possono essere mascherati e nascondersi dietro attenzioni eccessive ai genitali del bambino.
 
Abuso sessuale extrafamiliare, riguarda indifferentemente maschi e femmine e si inserisce spesso in una condizione di trascuratezza affettiva che induce il bambino e la bambina ad accettare le attenzioni affettive anche erotizzate di una figura estranea.
 
Generalmente l’abuso extrafamiliare è attuato da persone conosciute dal minore (vicini di casa, conoscenti ecc.).
 
La reazione all’abuso sessuale varia secondo la durata e frequenza dell’abuso perpetrato, della relazione e sesso dell’abusante, del tipo di atti perpetrati, dell’uso della forza e aggressione, dello stato emotivo del bambino prima dell’abuso, della capacità del bambino di comprendere l’evento, dell’età del bambino, della fase di sviluppo, se l’abuso è stato scoperto e riferito, della reazione dei genitori e della qualità dell’intervento istituzionale.
 
Le abilità dei bambini a comunicare le loro personali esperienze sono influenzate dal contesto ambientale e dallo stile dell’intervista e le informazioni che si possono trarre dai bambini sono fortemente influenzate dall’esperienza e abilità dell’intervistatore.
 
Non solo la loro performance dipende dal sentirsi a proprio agio con l’intervistatore per descrivere eventi intimi ed imbarazzanti, essa dipende anche dal loro riconoscere che gli adulti realmente valutano cosa loro devono dire.

L’ABUSO PASSIVO

Gli abusi sui minori che presuppongono un atteggiamento di tipo omissivo, sono definiti come patologia della somministrazione delle cure, categoria che comprende quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici e psichici in rapporto al momento evolutivo ed all’età e che si concretizza in varie modalità:
 
Trascuratezza o incuria, si realizza allorquando le cure somministrate sono carenti rispetto alle reali necessità del bambino e può presentare livelli diversi di gravità: l’abbandono alla nascita, uno scarso livello di attenzione per lo stato di salute e d’igiene personale, il disinteresse per i bisogni emotivi del bambino e per i bisogni di accudimento e protezione.
 
L’incuria quindi può avere riguardo alle cure che il minore richiede nel piano fisico (ad esempio abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, denutrizione, ecc.) oppure nel piano psichico (ad esempio isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, ecc.).
 
Disuria, si realizza quando le cure sono fornite in modo distorto, non appropriato al momento evolutivo.
 
Ipercuria, che si verifica allorquando si somministra patologicamente un eccesso di cure rispetto le reali necessità del minore, in questa categoria rientrano la Sindrome di Munchausen, medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da indennizzo per procura.
 
La sindrome di Munchausen fa riferimento al comportamento di adulti che lamentano sintomi e malattie inesistenti, richiedono cure ed attenzioni a vari medici dai quali riescono ad ottenere accertamenti clinici ingiustificati.
 
Secondo la definizione del Martone[5] “Si tratta di un serio disturbo di personalità con un controllo volontario da parte del soggetto che simula la malattia, associata però ad una compulsività dell’atto per cui il soggetto non riesce ad astenersi dal compierlo, anche se gli sono noti i rischi che tale atto comporta. Meadow nel 1997 descrisse l’equivalente pediatrico della sindrome in cui le storie e le malattie vengono inventate dai genitori riferendoli ai propri figli, i quali vengono in tal modo sottoposti ad accertamenti clinici inutili e a cure inopportune. In tale situazione il genitore proietta sul figlio la propria patologia, il bambino diventa il contenitore del delirio ed il genitore può essere apparentemente libero dalla patologia”.
 
Medical shopping per procura, si tratta di bambini che hanno sofferto nei primi anni di vita di una grave malattia e da allora sono portati dai genitori da un gran numero di medici per disturbi di minima entità; i genitori, infatti, sembrano percepire lievi patologie come gravi minacce per la vita del bambino. Il disturbo materno è di tipo nevrotico-ipocondriaco; accogliendo le ansie e le preoccupazioni che la madre proietta sul figlio, è possibile rassicurarla sullo stato di salute del figlio.

Help seeker, il bambino presenta dei sintomi fittizi indotti dalla madre, ma la frequenza degli episodi d’abuso è bassa e il confronto con il medico spesso la induce a comunicare i suoi problemi quali ansia e depressione e ad accettare un sostegno psicoterapeutico.

L’abuso chimico (chemical abuse), con questo termine s’indica l'anomala ed aberrante somministrazione di sostanze farmacologiche o chimiche al bambino per determinare la sintomatologia e ottenere il ricovero ospedaliero. Tale abuso va sospettato, quando i sintomi non sono spiegabili sulla base delle consuete indagini di laboratorio e soprattutto se tali sintomi si accentuano o insorgono ogni volta che la madre ha un contatto con il bambino. Va rilevato che la madre continua a somministrare la sostanza tossica anche in ambiente ospedaliero e la diagnosi può essere formulata solo quando, dopo l’allontanamento della madre, si assiste alla rapida risoluzione del quadro clinico e attraverso la ricerca della sostanza nelle urine e nel sangue.
Sindrome da indennizzo per procura, con questo termine s’indicano i casi in cui il bambino assume dei sintomi riferiti dai genitori, in situazioni in cui è previsto un indennizzo economico. Il quadro clinico segue spesso un trauma cranico e si presenta con sintomi che variano secondo le conoscenze mediche della famiglia (cefalea, vertigini, difficoltà di concentrazione, astenia, disturbi della memoria). La motivazione, si lega inconsapevolmente al risarcimento e la sindrome si risolve con la totale e improvvisa guarigione una volta ottenuto il risarcimento.
 
ALTRE TIPOLOGIE DI ABUSO
Alla classificazione esposta in precedenza, e che è fondamentalmente quella di riferimento, si aggiungono alcune forme che molto spesso sono un’estrinsecazione particolare di quelle già illustrate (abuso sessuale, abuso fisico) oppure una combinazione, mentre in altri casi assumono una valenza per il gruppo che l’attua (setta, organizzazione criminale, ecc.):
 
Abuso istituzionale, quando gli autori sono maestri, bidelli, educatori, assistenti di comunità, allenatori, medici, infermieri, religiosi, ecc., in altre parole tutti coloro ai quali i minori sono affidati per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno delle diverse istituzioni e organizzazioni;
 
Abuso da parte di persone sconosciute (i cosiddetti "abusi di strada");
 
Sfruttamento sessuale a fini di lucro da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati(quali le organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale);
 
Violenza da parte di gruppi organizzati (sette, organizzazioni di pedofili che operano anche attraverso internet, ecc.).
 
 
Massimiliano MANCINI (già Dirigente di Polizia Locale, Docente e consulente nelle materie giuridiche e criminologiche)
 


 
[1] L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 192 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione che costituisce uno strumento vincolante per lo stato che la ratifica.
[2] Trad.”Abuso ed incuria dei bambini”.
[3] IV Seminario Criminologico-Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1978.
[4] Il primo articolo della Convenzione sui diritti dell'infanzia recita: “Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.”.
 
[5] Martone G. (1994), La patologia delle cure. In F. Montecchi (a cura di), Gli abusi all’infanzia. Dalla ricerca all’intervento clinico, Roma, NIS.

 
 
 
 
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27/09/2007
Mancini Massimiliano
I segni dell’abuso sui minori Come si riconoscono, cosa guardare, come interpretare.
Come valutare i disagi dei minori e come interpretarne i segni. E’ questo un interrogativo di grande attualità in un contesto sociale e mediatico che da un lato tende a fare di qualsiasi minimo sospetto un evento mediatico costruito sul sensazionalismo e sul sospetto mentre molto spesso, intorno molti di noi, ci sono molte realtà sommerse di violenza ed abusi a volte invisibili ed a volte ignorati. E’ abbastanza rara la denuncia di un minore che abbia subito maltrattamenti o peggio abusi sessuali, ed è ancora più difficoltoso ottenere una deposizione della vittima che sia chiara, coerente e particolareggiata come richiede l’esigenza processuale e, contemporaneamente, affidabile, completa e priva di qualsiasi condizionamento come si prefiggono gli psicologi giuridici.

LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA

Non esistono inoltre dei metodi scientifici univoci che, basandosi solo su delle dichiarazioni, permettano di distinguere la verità dalla menzogna, o di interpretare in modo incontrovertibile la dichiarazione di un minore. La psicologia è una scienza che non offre certezze matematiche, come ben sanno gli psicologi, così come al diritto non è applicabile il metodo scientifico, come invece pretendono i giuristi. La psicologia giuridica consente di ottenere una rappresentazione verosimile della mente, il diritto pretende la certezza in ogni ambito, anche nei sentimenti e nell’imperscrutabilità della mente umana. Le attuali tecniche di ascolto, le conoscenze della psicologia della testimonianza, le metodologie d’intervista cognitiva e strutturata, le tecniche d’indagine, le metodologie di ricerca, raccolta e valutazione delle prove, possono produrre spesso risultati differenti a parità di situazione. I minori, in particolare, sono un microcosmo in continua evoluzione, molto diversi gli uni dagli altri ed in continua evoluzione anche in breve distanza di tempo, di conseguenza un metodo o un atteggiamento adatto a un bambino può non esserlo per un altro. Per le stesse ragioni non si può affermare con certezza che una determinata procedura, per esempio in un certo paese, che prevede un particolare trattamento del minore, sia più efficace di un’altra poiché i minori vivono in una specifica cultura, anche giuridica, ne conoscono le caratteristiche e sono in grado, nei limiti della loro esperienza, di comprenderla. Una procedura perfettamente accettabile per il minore di un paese potrebbe quindi apparire traumatizzante al minore di un’altra cultura. Inoltre bisogna tutelare il minore anche dal procedimento penale, poiché le audizioni, spesso ripetute, le esigenze della difesa ed il recupero mestico dell’evento abusante rinnovano il trauma e possono esporre il minore ad ulteriori violenze.  Nei casi di presunto abuso sessuale, in particolare, è fondamentale assicurare prima di ogni altra cosa uno standard minimo di tutela in una situazione che vede il minore completamente nelle mani di figure adulte.  La tutela del minore è in parte garantita da speciali regole procedurali ma soprattutto può essere assicurata da un atteggiamento comprensivo nei suoi confronti, frutto dell’attività di tutti gli operatori che interagiscono con il minore e che hanno una profonda conoscenza e comprensione della situazione in cui egli si trova. La regola fondamentale da seguire in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore è che, alla fine, indipendentemente dal risultato, il minore dovrebbe trovarsi in una situazione migliore di quanto non fosse all’inizio del procedimento stesso.

I SEGNI FISICI DELL’ABUSO
I segni fisici dell’abuso, qualunque esso sia, attivo (maltrattamenti ed abusi sessuali) o passivo (incuria, disuria e ipercuria), possono essere anche molto labili, difficili da riconoscere, difficili da dimostrare e soprattutto difficili da accettare. Ma i segni fisici possono anche essere del tutto assenti, ma il fatto che durante un accertamento medico non si riscontrino lesioni o segni di violenza non significa che l’abuso non sia avvenuto. Al contrario, nella maggiorparte dei casi non rimane traccia evidente dell’abusoa livello fisico, prima di tutto perché spesso l’accertamentomedico avviene tardi rispetto al momentodell’abuso mentre le prove, come per esempio le tracce biologiche, durano molto poco e, proprio per il collegamento con l’abuso, generalmente sono rimosse dalla stessa vittima (con il lavaggio, la medicazione, ecc.). Per comprendere i riscontri medici è necessario conoscerne i limiti. Nei casi di maltrattamento in particolare, si deve considerare che non tutte le violenze lasciano segni evidenti, come ad esempio le percosse effettuate con alcuni particolari strumenti (corde bagnate o giornali ad esempio) o in alcune particolari condizioni, inoltre le ecchimosi e gli ematomi, tranne rari casi, durano pochi giorni.  Nei casi più efferati, l’abuso può essere perpetrato coscientemente e preordinatamene in un modo tale da non lasciaretraccia o comunque da lasciare delle lesioni che rimangonoevidenti solo per brevissimo tempo.  Anche negli abusi sessuali non sempre sono riscontrabili evidenti segni o tracce, si pensi ad esempio agli atti di libidine in genere ed a tutte le pratiche sessuali che non prevedono necessariamente la penetrazione ed inoltre è possibile osservare delle lesioni che si possono far risalire certamente ed esclusivamente ad un rapporto con penetrazione, escludendo incidenti, infezioni e malformazioni, solo se l’accertamento avvenga entro tre mesi dall’abuso.  È perciò chiaro che l’accertamento medico deve essere sempre il primo intervento d’indagine, da eseguire nel più breve tempo possibile, poiché anche se negativo non esclude assolutamente l’abuso e le eventuali obiettività rilevate dal medico potrebbero rivelarsi utili per l’accusa, anche se si trattasse di prove non incontrovertibili e non si potesse escludere che la lesione potrebbe essere dovuta a un incidente o a una malattia.  Si deve però considerare che la visita rappresenta un ulteriore stress per il minore e che la maggior parte dei bambini prova anche un forte disagio durante questo tipo di accertamento, la visita infatti, così come la necessità di denudarsi, può ricordare l’abuso subito.  Per questa ragione è estremamente importante che la visita si svolga nella forma più appropriata, che il medico possieda non solo le conoscenze mediche necessarie, ma conosca anche le possibili reazioni del minore. In alcuni casi è opportuno o anche necessario che il minore venga preparato psicologicamente all’accertamento medico. Anche la trascuratezza e l’incuria non determinano necessariamente stati fisici inequivocabilmente ascrivibili all’abuso passivo. E’ molto difficile rinvenire soggetti trascurati al punto da essere evidentemente denutriti, ad esempio. In generale in tutti questi casi non è facile e frequente che si presenti un chiaro rapporto di causa ed effetto per il quale le conseguenze dell’abuso sono chiaramente e certamente riferibili ad un comportamento abusante e ad un soggetto che può esserne ritenuto responsabile.  Infine è importante distinguere tra il concetto di prova e di parere dell’esperto. Infatti Le prove consistono in qualunque lesione o segno riscontrato sulla vittima, mentre le conclusioni che l’esperto trae sulla base della sua conoscenza ed esperienza non costituiscono delle prove, ma piuttosto una valutazione di queste, e quindi la corte non è obbligata a tenerne conto. Il parere dell’esperto è un ausilio per il lavoro di valutazione delle prove, ma non costituisce di per sé una prova.  E’ noto che il giudice in base al principio della libera valutazione delle prove, può condurre una valutazione indipendente di tutte le prove del caso, anche se spesso il giudice, non possedendo una conoscenza approfondita in campi quali la medicina, l’economia, le scienze legali, forse si affida fin troppo al parere e all’autorevolezza di un esperto ma egli rimane sempre il “peritus peritorum”.

I SEGNI PSICOLOGICI DELL’ABUSO
Anche se mancano segni fisici, non mancheranno certamente i segni psicologici. Le conseguenze dell’abuso riguardano funzioni psicologiche ed adattive quali l’organizzazione del Sé, la regolazione degli affetti, lo sviluppo dei pattern di attaccamento, lo sviluppo dell’autostima, le relazioni con i coetanei e l’adattamento sociale. Gli esiti clinici dell’abuso e della trascuratezza risultano variabili ed incostanti e si manifestano in funzione dei fattori di rischio e protettivi presenti nel soggetto e nell’ambiente familiare e sociale, interpretabili alla luce della psicopatologia dello sviluppo .  Per dare alcuni riferimenti agli operatori sul campo riportiamo di seguito alcuni indicatori di cambiamento comportamentale che si caratterizzano clinicamente per essere tipici, sebbene non costituenti prova certa ed assoluta, per i casi di abuso:

FINO A 6 ANNI DI ETA':-
      

 Disturbi del sonno-        
 Disturbo condotte alimentari-      
 Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)-        
 Preoccupazioni insolite-        Paure immotivate-      
  Rifiuto nel mostrare il corpo nudo-        
 Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)-      
 Isolamento familiare/sociale-      
 Aggressività contro adulti/coetanei-      
 Autolesionismo-        
 Interesse sessuali e comportamentali sessualizzati inappropriati all'età, masturbazione  compulsIva-        Particolari caratteristiche del gioco

DAI 6 ANNI IN POI:-      
 Disturbi del sonno-        
Disturbo condotte alimentali-        
Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)-      
Preoccupazioni insolite-        
Paure immotivate-        
Rifiuto o compiacenza nel mostrare il corpo nudo anche in situazioni mediche, reattività al contatto fisico-        Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)-      
Aggressività contro adulti/coetanei-        
Autolesionismo-        
Interessi sessuali inappropriati all'età, masturbazione compulsiva, comportamenti sessuali promiscui-        
Passività, inibizione del pensiero-        
Depressione, isolamento-        
Difficoltà scolastiche-        
Oppositività, provocatorietà-        
Fughe
Comportamenti immaturi, regressione fasi evolutive precedenti -      
 Tentativi di suicidio
 
LA VIOLENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE
La Convenzione delle Nazioni Unite approvata il 20 novembre del 1989 a New York stabilisce come principio cardine che in tutte le attività di indagine e nei processi decisionali il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente. La lentezza del procedimento costituisce già una violenza, poiché il minore-vittima deve soffrire ulteriormente vivendo i delicati anni della propria infanzia nell’incertezza riguardo all’esito del procedimento. Molto spesso i minori vengono sottoposti inutilmente a ripetuti ascolti e audizioni. In questo caso è importante distinguere tra i casi in cui l’ascolto ha lo scopo di acquisire nuove informazioni (ad es. ulteriori dettagli sugli episodi di abuso), e i casi in cui il bambino deve ripetere la stessa dichiarazione di fronte a un nuovo operatore giudiziario.  In questa fase è anche importante assicurarsi che l’avvocato difensore abbia la possibilità di ascoltare il minore, ma, a parte questo caso, è necessario ridurre al minimo la ripetizione degli ascolti.  Non ha alcun senso infatti far ripetere la stessa dichiarazione più volte anzi è dannoso, poiché le ripetizioni suscitano nel minore un senso di sfiducia; inoltre in questo modo, se l’abuso si è davvero verificato, si costringe la piccola vittima a mantenerne vivo il ricordo.  Poi, con il ripetersi dell’ascolto aumenterebbe anche il rischio di influenzare ed esercitare pressioni sulla piccola vittima. In questo tipo di reati, quindi, la videoregistrazione della dichiarazione, magari integrata da domande aggiuntive, dovrebbe essere sufficiente come materiale probatorio.  Tuttavia se la speciale posizione di un minore nell’ambito del procedimento viene protetta in modo eccessivo, si rischia di violare il diritto dell’imputato a ricevere un giusto processo ma d’altra parte, se il minore viene invece trattato alla stregua di un adulto e viene, per esempio, controinterrogato dalla difesa, si corre il rischio di sottoporlo ancora una volta a una violenza perpetrata dal mondo degli adulti. Nella pratica la procura minorile persegue, come obiettivo principale, la tutela degli interessi del minore e risulta innanzitutto interessata ad ascoltare il presunto abusante ed altre figure del contesto di vita del bambino, anche al fine di valutare in concreto l’opportunità di mantenere il minore in famiglia. Quando la notizia di reato viene poi trasmessa alla Procura presso il Tribunale, il minore è già stato interrogato diverse volte da operatori ed in contest diversi; inoltre i familiari, messi al corrente delle dichiarazioni, possono aver già attivato dinamiche volte ad indurre il minore stesso a ritrattare oppure, all’inverso, a confermare o dilatare quanto rivelato. La situazione che appare preoccupante si palesa se pensiamo che la rilevazione, l’indagine e la valutazione vengono eseguite da numerosi professionisti in momenti successivi, durante un lungo periodo di tempo.  A volte, vengono ripetute le stesse indagini, le stesse domande, vengono utilizzate più volte gli stessi strumenti di valutazione. Non si può non considerare il rischio di suggestione.  La prima dichiarazione assume nuove forme da relazione a relazione, da fascicolo a fascicolo. Il problema della ricostruzione dei fatti si va ad aggiungere a quello della vittimizzazione secondaria, del disagio che viene suscitato nel bambino coinvolto in un procedimento giudiziario, ben lungi dal risultare “terapeutico”, e costretto a ripetere numerose volte gli stessi particolari a figure sempre diverse.  Anche questo costituisce una forma di violenza sul minore e, per quanto paradossale possa sembrare, non è detto che la violenza che gli deriva dall’intervento delle istituzioni sia sempre inferiore a quella che si suppone abbia usato su di lui l’abusante.  
Massimiliano MANCINI (già Dirigente di Polizia Locale, Docente e consulente nelle materie giuridiche e criminologiche)
 



 
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