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Giovedì
03 Settembre : 2009
Riconosco la lungagine dell'articolo ma vale la pena leggerlo!
Anatocismo: istruzioni per i consumatori
Il Tribunale di Monza ha condannato Unicredit Banca d'impresa, il Tribunale di Palermo ha condannato il Banco di Sicilia per il comportamento tenuto nei confronti dei consumatori, volto a negare il loro diritto alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate in base al calcolo degli interessi anatocistici.
Il Tribunale, in breve, ha ritenuto vessatorio il comportamento della banca volto ad escludere il diritto al risarcimento a seguito di invio di semplice lettera raccomandata. Il Tribunale ha, quindi, considerato errata ed illegittima la motivazione circa la legittimità del calcolo anatocistico per il periodo anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 per cui il consumatore, titolare di un rapporto di conto corrente aperto prima del 2000 ed ancora in essere, subendo ancora le conseguenze negative del comportamento della banca ante 2000 (saldi negativi compresivi degli interessi anatocistici), ha diritto ad agire a tutela dei propri interessi . Inoltre, ha confermato che, anche in caso di chiusura del contratto di conto corrente o in caso di modifica della clausola di ricapitalizzazione degli interessi, gli effetti lesivi delle clausole adottate fino all’anno 2000, permangono.
La sentenza ha una valenza importantissima, poiché conferma la nullità della clausola anatocistica, la vessatorietà del comportamento contrattuale della Banca che esclude il diritto dei consumatori al rimborso delle somme pagate in esubero a causa della pratica anatocistica; il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, anche in base a semplice richiesta effettuata mediante lettera raccomandata, poiché in caso di omissione della banca alla valutazione, la stessa – a seguito di giudizio civile da instaurarsi a cura del consumatore – sarà certamente condannata. Infine, condanna il Banco di Sicilia a versare al bilancio dello Stato una somma pari a 516,00 euro per ogni giorno di ritardo nel dare piena e totale attuazione degli obblighi stabiliti in sentenza (rigetto della domanda di rimborso, ritardo nella valutazione, ricalcolo dell’esposizione debitoria, restituzione delle somme corrisposte in eccedenza).
Il Tribunale ha dunque condannato la prassi del Banco di Sicilia volta a paralizzare le richieste dei consumatori, facendo, comunque, salvo il diritto della banca a non accogliere le istanze presentate dai suoi clienti, ma solo sulla base di motivi ed eccezioni concernenti il rapporto di conto corrente.
Esaminata brevemente la sentenza, è opportuno verificare la sua applicabilità e le possibili conseguenze per i singoli consumatori.
La sentenza ha inibito l’applicazione della clausola vessatoria al solo Banco di Sicilia.
La sentenza riguarda i clienti del Banco di Sicilia che hanno pagato interessi alla banca quando il proprio conto è andato “in rosso”. In ogni caso, è possibile avanzare uguale richiesta anche alle altre banche anche se non coinvolte nel giudizio, in quanto, la sentenza costituisce, almeno, un precedente molto importante.
La diversa applicazione della capitalizzazione è cessata il 1° luglio 2000; in seguito le banche hanno applicato uguale periodicità alla capitalizzazione degli interessi, ma ciò non elimina il fatto che i correntisti abbiano proseguito ad avere conseguenze per i comportamenti adottati dalle banche fino a quella data.
Il correntista deve inviare una lettera raccomandata con la richiesta del rimborso delle somme indebitamente percepite fino al 30 giugno 2000. La banca dovrà rimborsare quanto richiesto, oppure motivare in maniera corretta il motivo per cui non intende effettuare il rimborso; in altre parole non potrà più rispondere come in passato che aveva tenuto un comportamento corretto in quanto in precedenza l’anatocismo era legittimo.
La banca deve rispondere al proprio cliente entro 120 giorni, altrimenti dovrà pagare all’erario un importo di 516,00 euro per ogni giorni di ritardo. Per il pagamento della sanzione esiste un problema di comunicazione e di riscossione. Infatti, l’erario non è in grado di conoscere tutte le richieste presentate. Per tale motivo sembra opportuno che la richiesta di rimborso sia inviata per conoscenza anche al M.ro dello Sviluppo (ex M.ro delle attività produttive) dove devono affluire i fondi e al M.ro dell’Economia.
A fronte di risposta motivata negativa è necessario, come in precedenza, avviare un’azione legale. La procedura può essere instaurata presso il giudice di pace, se la richiesta non supera i 2582,28 euro, al Tribunale se è superiore. In caso di avvio di procedura, i Tribunali chiedono la quantificazione del danno subito ed è necessario allegare al ricorso una consulenza tecnico contabile di parte sull’entità delle somme richieste. Il giudice può, comunque, far eseguire una consulenza tecnico contabile d’ufficio. Le spese prevedibili, in caso di procedura sono quelle di giudizio (contributo unificato, e notifica citazione), gli onorarie le competenze degli avvocati, e quelle relative alla perizia disposta d’ufficio.
L’anatocismo riguarda i conti correnti affidati (apertura di credito) o in saldo negativo non autorizzato anche per un solo giorno, gli interessi moratori sulle operazioni bancarie come praticate fino al 30 giugno 2000 ed eventualmente anche in periodi successivi.
Possono avanzare richiesta sia i titolari di conti correnti aperti prima del 2000 ed ancora attivi, ma anche quelli aperti prima di tale data e successivamente chiusi.
L’accettazione del conto corrente, quanto meno tacita, non fa decadere la possibilità di avanzare eccezioni relative alla validità ed efficacia del contratto, come è il caso della pratica anatocistica, per cui la banca non potrà opporre che il conto corrente era stato in precedenza accettato dal correntista.
La restituzione degli interessi anatocistici è soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.). Il periodo deve essere calcolato a ritroso, dal momento della presentazione della richiesta di restituzione per dieci anni e fino al 30 giugno 2000; dopo tale data dovranno essere calcolate le conseguenze del comportamento anatocistico tenuto fino a quella data.
Nel caso il richiedente non abbia tutta la documentazione a propria disposizione, la Banca è obbligata (art. 119.4 D.Lgs. 385/93) a fornire, su richiesta e a spese del cliente, la documentazione richiesta dallo stesso cliente. Banca d’Italia e Autorità Antitrust hanno chiesto che tali spese siano contenute.
Il giudizio di Palermo, ha confermato e ampliato la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite che aveva sancito la “nullità assoluta e retroattiva della pratica anatocistica e le varie sentenze emesse dalla Cassazione del 1999.
La giurisprudenza, da quindi, pienamente ragione ai clienti delle banche e alle loro rappresentanze, ma ciò non significa che sarà possibile ottenere sempre e comunque il rimborso. Il sistema bancario, e il Banco di Sicilia in particolare, si opporranno alla sentenza di Palermo, e si “inventerà” qualche altra motivazione almeno per ritardare i rimborsi. Per questo motivo, esce ancor di più rafforzata la necessità di far approvare al più la nuova legge sull’azione collettiva (cd. class action) solo con questa sarà possibile che tutti i consumatori coinvolti in uno stesso fatto possano ottenere il riconoscimento dei propri interessi collettivi, senza dover agire ogni volta come singoli.
In conclusione Adiconsum ha aggiornato il proprio sito con la nuova sentenza di Palermo, mantenendo la possibilità di rivolgersi eventualmente a studi legali specializzati che, sono in grado di fornire anche la consulenza sul danno subito e sulla richiesta eventualmente da presentare alla banca, inoltre ha posto un fac simile di richiesta di rimborso, anche se per i motivi fin qui descritti sembra più opportuno agire con l’assistenza dell’Associazione.














































