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Mercoledì, 23 Dicembre 2009
Brescia
Il Tar accoglie il ricorso del tutore di un disabile ospitato in una residenza
Il Tar: anche se ospitato
il disabile resta in famiglia
Se si richiede il concorso di una famiglia per l’assistente di un suo componente, giocoforza si considera l’assistito parte integrante di essa. In estrema sintesi è questo il senso della sentenza con la quale il Tar di Brescia (presidente Giorgio Calderoni) ha condannato il Comune di Brescia ad annullare i provvedimenti, a corrispondere al ricorrente 3.800 euro e ai soggetti chiamati in giudizio la somma complessiva di 2.500 euro.
Il Comune era stato chiamato in giudizio dal tutore di una persona diversamente abile che frequenta un servizio residenziale. Il ricorrente criticava l’interpretazione fatta dal Comune del regolamento Isee (il cosiddetto redditometro) per il calcolo del rimborso della retta.
L’Ente, infatti, nel caso di specie ha valutato il reddito della famiglia, chiamata a contribuire alla retta, escludendo dal calcolo quello dell’assistito. Costui, assume il Comune, è uscito dal nucleo familiare perché ospitato da una struttura residenziale e già provvede al pagamento della retta con la pensione di accompagnamento. Sul punto il Tar ha spiegato: «L’allargamento della valutazione al reddito e al patrimonio dei prossimi congiunti presuppone che la persona svantaggiata sia considerata all’interno del nucleo, qualificando in tal modo correttamente la dimora continuativa nella struttura come circostanza obbligata della condizione psico-fisica dell’individuo che prescinde dalla volontà sua e dei suoi famigliari. L’utente, ai fini Isee, quindi costituisce parte integrante del nucleo e come tale deve essere preso in considerazione».
Rette e Isee: condannato il Comune
Il Tar accoglie il ricorso del tutore di un disabile ospitato in una residenza
Il Tar: anche se ospitato
il disabile resta in famiglia
Il Comune era stato chiamato in giudizio dal tutore di una persona diversamente abile che frequenta un servizio residenziale. Il ricorrente criticava l’interpretazione fatta dal Comune del regolamento Isee (il cosiddetto redditometro) per il calcolo del rimborso della retta.
L’Ente, infatti, nel caso di specie ha valutato il reddito della famiglia, chiamata a contribuire alla retta, escludendo dal calcolo quello dell’assistito. Costui, assume il Comune, è uscito dal nucleo familiare perché ospitato da una struttura residenziale e già provvede al pagamento della retta con la pensione di accompagnamento. Sul punto il Tar ha spiegato: «L’allargamento della valutazione al reddito e al patrimonio dei prossimi congiunti presuppone che la persona svantaggiata sia considerata all’interno del nucleo, qualificando in tal modo correttamente la dimora continuativa nella struttura come circostanza obbligata della condizione psico-fisica dell’individuo che prescinde dalla volontà sua e dei suoi famigliari. L’utente, ai fini Isee, quindi costituisce parte integrante del nucleo e come tale deve essere preso in considerazione».














































