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Diritti del Consumatore :: Digitale Terrestre: Ne Parliamo?
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Digitale Terrestre: Ne Parliamo?
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Giovedì 2 Luglio : 2009

MODULO PER L'INTERPELLO


[da inviare per raccomandata a/r]

Agenzia delle Entrate
Direzione regionale
___________________
[inserire l'indirizzo giusto selezionandolo da qui:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm...ntatta+Agenzia/
Uffici+Agenzia+new/Indirizzi+delle+Direzioni+Regionali]


Oggetto: interpello ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Canone di abbonamento TV ex regio decreto-legge 246/1938


Il sottoscritto ________________, nato a ________ il ________, residente in _________ via/p.za ________, C.F. _____________, tel. __________, email____________, non in possesso di apparecchi televisivi (cd. “televisori”)

PREMESSO CHE:

In data ___________, ho ricevuto dalla Rai la richiesta di pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni (vedi allegato 1). [allegare copia della richiesta]

Il Regio decreto-Legge 246/1938 prevede il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni laddove in possesso di un “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”.

In data 8 marzo 2007, al fine di poter ottenere una risposta a tale quesito, l'Aduc ha condotto una indagine, chiamando piu' volte il servizio “Rispondi Rai”, l'Agenzia delle Entrate, il ministero della Finanza e le sedi regionali della Rai. Da quella indagine non e' emersa una risposta chiara e certa, con alcuni operatori che invitavano a pagare il canone anche per il possesso del solo computer, altri che invece sostenevano la necessita' di pagare tale tassa solo ed esclusivamente per un apparecchio televisivo (vedi allegato 2). [stampare ed allegare il seguente documento: http://www.aduc.it/dyn/comunicati/stampa.php?id=174094]

Sull'argomento sono state depositate quattro interrogazioni parlamentari ai ministri delle Comunicazioni e dell'Economia e delle Finanze, interrogazioni che non hanno ancora ricevuto alcuna risposta (n.4/03226, 4/05224, 4/05376, 4/05609).

SI CHIEDE:

se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ex Regio decreto-Legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi, di cui sono in possesso:

[selezionare o aggiungere gli apparecchi di cui si e' in possesso]
Computer senza collegamento Internet
Computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k)
Computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl)
Computer senza monitor
Monitor senza computer
Modem Adsl
Modem analogico 56k
iPod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video
Videocellulare
Videocitofono
Videocamera digitale con display
Macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video
Videoregistratore Vhs
Riproduttore Dvd
Decoder

Qualora non giungesse da parte vostra una risposta al presente quesito entro 120 giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto riterra' valida la seguente interpretazione della normativa: solo gli apparecchi televisivi (cd. “televisione”) sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.


Firma __________________ Data _____________


Si allega:
1. Richiesta di pagamento del canone di abbonamento tv




Detto. Fatto:Ma non è finita perchè domani sono in sede e voglio approfondire la cosa.
A Presto

 



 
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Giovedì   23 Luglio : 2009

Mi è capitata tra le mani questa sentenza.Un pò datata ma esplicita.

Citazione:
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2005;

SENTITO il Relatore Professore Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. "Codice del consumo", pubblicato nel S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell'8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO l'articolo 26, commi 10 e 12, del citato decreto;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 14 ottobre 2004, n. 13678, con la quale l'Autorità ha ritenuto l'ingannevolezza del messaggio diffuso in data 11 maggio 2004 sul sito Internet dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre all'indirizzo http://www.DGTVi.it/video.html;

VISTA la propria delibera del 30 giugno 2005, n. 14456, con la quale l'Autorità ha contestato all'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre la violazione di cui all'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92 (ora articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05) per non aver ottemperato alla citata delibera del 14 ottobre 2004, n. 13678;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITI i rappresentanti dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre nell'audizione del 20 settembre 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

1. Con provvedimento del 14 ottobre 2004, n. 13678 (PI4560 - Televisione Digitale Terrestre) l'Autorità ha deliberato, tra l'altro, che il messaggio diffuso in data 11 maggio 2004 sul sito Internet dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (di seguito DGTVi o Associazione) all'indirizzo http://www.dgtvi.it/video.html costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole in quanto presentava "un contenuto informativo gravemente carente per chiarezza e completezza; ciò in considerazione soprattutto dell'omessa indicazione della natura, al momento solo sperimentale, del servizio televisivo offerto e della consequenziale carente copertura territoriale del segnale, a fronte della grande enfasi conferita alle pretese caratteristiche di attualità, generale fruibilità e gratuità della televisione digitale terrestre".

Con il medesimo provvedimento l'Autorità deliberava inoltre che fosse vietata l'ulteriore diffusione del messaggio ingannevole.

2. In data 24 e 26 maggio 2005, sono pervenute due segnalazioni, rispettivamente dal Movimento Difesa del Cittadino e da Adiconsum, nelle quali si segnalava che - a seguito di controlli effettuati in data 20 e 23 maggio 2005 - risultava che il messaggio, diffuso in data 11 maggio 2004 dall'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre sul sito http://www.dgtvi.it/video.html ed oggetto del menzionato provvedimento del 14 ottobre 2004, fosse ancora presente al medesimo indirizzo Internet ed altresì, come riportato nella denuncia di Adiconsum, fosse anche accessibile digitando le espressioni "DGTVi spot" e "DGTVi si presenta" all'interno del motore di ricerca Google.

3. Il Movimento Difesa del Cittadino ha fatto pervenire in data 27 maggio 2005 un cd-rom contenente il video-messaggio oggetto di contestazione come rilevato dal sito in data 26 maggio 2005. L'Adiconsum ha allegato alla propria denuncia del 26 maggio 2005 un cd-rom contenente il medesimo video come rilevato in data 24 maggio 2005.

[b]DELIBERA[/b

a) che il comportamento dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre, consistito nell'aver violato la delibera del 14 ottobre 2004 costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) che, per tale comportamento, venga comminata all'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro (diecimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

 



 
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Giovedì   23 Luglio : 2009

Molto interessante la sentenza che dimostra quante "anomalie" vi sono nel campo.

QUI SI DEVE AGGIUNGERE CHE : ...

E' la legge di cui hai fatto menzione la scorsa volta datata 1938 ad essere ormai obsoleta per le ragioni  sotto esposte:

- La legge è stata promulgata in epoca di dittatura per cui era possibile imporre tutto, oggi, dicono, sia diverso;

- All'epoca vi era una sola emittente radiofonica, L'Eiar, per cui possedere (e quindi tassare, già di per se immorale) un attrezzo che consenta la ricezione dei programmi e non pagare la tassa di possesso poteva essere accettato anche se non perfettamente lecito.

- Oggi lo Stato ha dato in  concessione alcuni spazi di frequenza (credo dietro pagamento di una somma) a imprese private che hanno creato emittenti indipendenti dalla Rai, per cui imporre una tassa di possesso su qualcosa che ne permette l'utilizzo dei prodotti di queste Società, è un abuso e, direi, una estorsione.

- La Rai deve studiare un metodo per oscurare le sue reti per chi non paga il canone (insisto sul termine) ma non può privare i cittadini della teorica possibilità di essere informato su fatti ed eventi tramite trasmissioni di soggetti terzi regolarmente riconosciuti.

- Il divieto di possedere attrezzi utili e necessari alla ricezione viola la Costituzione che prevedere il diritto di accedere all'informazione e la libertà di parola.

Per ora mi fermo qui, ma, come al solito, sono fortemente interessato a conoscere il pensiero di altri ed in particolar modo di te, Belmi e della tua prestigiosa organizzazione.

fromor
 

 





Un popolo che non gode di una stampa libera è un popolo di ectoplasmi
 
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Venerdì   24 Luglio : 2009

La presenza dei consumatori all’interno dei vari tavoli dedicati all’organizzazione del passaggio alla tv digitale, ha permesso di dare maggior impulso alle esigenze degli utenti e ai loro diritti, limitando le criticità che lo spegnimento della tv analogica crea agli utenti.

Non tutte le richieste dei consumatori sono state realizzate e di conseguenza sono ancora presenti delle problematiche nelle modalità attuate per garantire un corretto passaggio alla tv digitale ma sicuramente quelle realizzate e qui descritte, garantiscono una minima sufficienza organizzativa che permette di accettare i vari switch over in corso. Ancora molto occorre fare e Adiconsum non smetterà di pungolare le Istituzioni a migliorarsi per garantire uno switch off che danneggi il meno possibile i consumatori.

Il Gruppo Area comunicazione e assistenza utenti del CNID , composto da tutti gli attori della tv digitale, ha lavorato per proporre fondamentali integrazioni contenutistiche al sito istituzionale, del Ministero dello sviluppo economico –dipartimento comunicazioni, www.decoder.comunicazioni.it , per garantire la corretta informazione, la neutralità tecnologica e l’assistenza agli utenti, ai rivenditori e agli installatori.

Il lavoro del gruppo è stato recepito dai funzionari del Ministero e introdotto nel sito internet. In tal modo il sito è diventato il primo punto, istituzionale, di riferimento informativo per il passaggio alla tv digitale e di conseguenza anche il numero verde 800.022.000 direttamente collegato al sito internet è divenuto più chiaro ed esaustivo.Nel Panel Tv digitale, voluto dall’ANITEC (Confindustria) per armonizzare e concordare le azioni dei singoli componenti della filiera digitale in questo periodo di spegnimento della tv analogica, si è cercato si spostare tutta l’attenzione sulle necessità dei consumatori , soprattutto al momento dell’acquisto dei decoder. Scelta delicata vista la presenza sul mercato di un considerevole numero di marche e tipi di decoder, che alla prima osservazione sembrano tutti uguali ma che invece hanno sostanziali caratteristiche che potrebbero anche inficiare la visione corretta di canali. Si è quindi proceduto a realizzare un pieghevole e un cartellino indicativo delle caratteristiche dei decoder. Nella prossima settimana verranno presentate queste iniziative in un apposita conferenza stampa organizzata da panel.

Si è sollecitato DGTVi e Il Ministero a offrire maggiori indicazioni in merito all’acquisto dei decoder definiti zapper, per garantire una visione corretta di tutti i canali trasmessi. DGTVi ha quindi realizzato un nuovo bollino (grigio) e il ministero ha testato i decoder zapper fornendo, poi, un elenco di quelli ritenuti dai tecnici del ministero idonei a garantire la visione di tutti i canali digitali.

 



 
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Sabato   25 Luglio : 2009

TV DIGITALE

Tivùsat costringe 3 milioni di famiglie a spendere 100-150 europer il nuovo decoder
 
In assenza di una decisione dell’Agcom in futuro potremmo avere 3 decoder per ogni televisore: uno per Tivùsat, uno per Sky e uno per il digitale terrestre

Paolo Landi, Adiconsum: “Basta al comportamento dell’Agcom che prima fa uscire “i buoi dalla stalla” e poi proclama la propria impotenza ad intervenire”

 
Adiconsum aveva ragione. Per anni abbiamo denunciato il disagio patito da migliaia di famiglie costrette a ricorrere a Sky per vedere i canali Rai del servizio universale. Oggi, per ammissione dello stesso presidente Balestrieri, ne conosciamo con esattezza il numero: sono oltre 3 milioni. Questo significa che oltre 3 milioni di famiglie non saranno in grado di vedere la tv digitale terrestre.

La nuova Tivùsat, frutto dell’intesa tra Rai, Mediaset e Telecom, costringerà queste 3 milioni di famiglie all’acquisto di un decoder dedicato con un costo di 100-150 euro per televisore.
 
Tivùsat si aggiunge a Sky, Contotv e al digitale terrestre. In altre parole, se uno vuol vedere i vari canali satellitari avrà bisogno di tre decoder per ogni tv.
 
Questa situazione è scandalosa! Le delibere dell’Agcom prevedono un unico decoder, ma gli interessi e il business stanno violando apertamente le regole con pesanti conseguenze in termini di costi e disagi per le famiglie.
 
Adiconsum all’Agcom:

1.  È indispensabile il rispetto della delibera (216/00CONS) sulle specifiche del decoder unico che permetterebbe ai possessori di decoder satellitari di vedere i programmi sia a pagamento che gratuiti senza dover acquistare ulteriori decoder.

2.  Garantire la vendita e la distribuzione solo di decoder satellitari compatibili alla visione di tutte le trasmissioni da satellite sia in chiaro che criptate.
 
Per saperne di più:
http://www.adiconsum.it/index.php?p...009&categoria=7

 



 
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