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Esercito: 12.000 volontari di truppa in ferma prefissata
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  Domenica, 18 Ottobre 2009: Accadde Oggi  


LAVORO & CONCORSI
    
Esercito: 12.000 volontari di truppa
in ferma prefissata


Bando di reclutamento per l´anno 2010 di
12.000 volontari di truppa
in ferma prefissata di un anno nell´Esercito italiano
(scad. 13 novembre 2009)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge [... omissis ...]


DECRETA

Articolo 1
Posti disponibili


1. Per l’anno 2010 è indetto il reclutamento nell’Esercito italiano di 12.000 volontari di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2010, 3000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 settembre al 13 novembre 2009, per i nati dal 13 novembre 1984 al 13 novembre 1991, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2010, 3000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 16 novembre 2009 al 12 febbraio 2010, per i nati dal 12 febbraio 1985 al 12 febbraio 1992, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2010, 3000 posti .
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 febbraio al 7 maggio 2010, per i nati dal 7 maggio 1985 al 7 maggio 1992, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2010, 3000 posti .
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 maggio al 6 agosto 2010, per i nati dal 6 agosto 1985 al 6 agosto 1992, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco è riservato alle categorie previste nell’articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 e indicate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per uno specifico blocco, inviate a mezzo posta secondo le modalità specificate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco, saranno ritenute valide per l’arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione saranno considerate irricevibili.
4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più blocchi, purché non immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 9.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Articolo 2
Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al reclutamento coloro che:
a) siano cittadini italiani;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi (anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale) o non abbiano a proprio carico procedimenti penali pendenti per lo stesso motivo;
d) non siano incorsi in procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze da pubbliche amministrazioni, in provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione di quelli a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
f) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti dall’articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
g) abbiano un’età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;
h) siano idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1;
i) siano risultati negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
j) siano di statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso maschile, e di statura non inferiore a m. 1,61, se candidate di sesso femminile;
k) siano idonei all’attività sportiva agonistica, il cui possesso deve essere attestato da certificato medico;
l) se candidati di sesso maschile non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non abbiano assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7 ter della legge 8 luglio 1998, n. 230;
m) non siano in servizio quali volontari di truppa nelle Forze armate.

2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.


Articolo 3
Domanda di partecipazione


1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di irricevibilità, redatta secondo il modello riportato nel citato allegato A, compilato in ogni sua parte osservandone le apposite istruzioni e firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Ai soli fini della compilazione della domanda, può essere anche utilizzata la procedura disponibile sui siti web www.esercito.difesa.it. e www.difesa.it.
2. La domanda deve essere consegnata direttamente ad uno dei Centri documentali indicati nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, il quale provvede a rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione, ovvero inviata ad uno degli stessi Centri esclusivamente, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche presso eventuali Nuclei di ricezione predisposti in occasione di attività promozionali della Forza armata. In tal caso deve essere rilasciata all’interessato la ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda, fatta riserva di acquisizione e accoglimento della stessa da parte del Centro documentale competente. Nella ricevuta deve essere specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire presso il predetto Centro entro la data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di ciascun blocco, pena l’esclusione dal reclutamento o la mancata valutazione degli eventuali titoli di merito non dichiarati e/o documentati. Le domande acquisite (con annessa ricevuta) saranno inviate al Centro documentale indicato dai candidati sul modello di domanda.
3. Coloro che risiedono o si trovano per motivi diversi all’estero possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro al Centro documentale competente con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità diplomatica o consolare.

4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, unitamente all’indirizzo dell’istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 8 del presente bando di reclutamento;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2;
j) l’assenza di procedimenti disciplinari, conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
k) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come modificato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130);
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da altro concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’Esercito;
m) di non essere in servizio quale volontario di truppa nelle Forze armate.

Inoltre, deve indicare:

a) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
b) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
c) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso i reparti/comandi ubicati nelle regioni elencate nel citato allegato A;
d) la disponibilità a conseguire il brevetto di paracadutista militare. In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalla regione prescelta, ad unità di paracadutisti sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco;
e) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed all’estero;
f) il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
g) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
c) originale o copia autenticata del certificato medico attestante l’idoneità all’attività agonistica sportiva.

6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
Ogni variazione dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento dovrà essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente al Centro documentale presso il quale è stata presentata/inviata la domanda di partecipazione.

8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa i possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze dovute a cause di forza maggiore.

9. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma non risultati utilmente collocati in graduatoria per il blocco richiesto saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta esclusione dalla procedura di reclutamento o per avvenuta incorporazione dei candidati a seguito dell’attuazione delle procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando.
Inoltre, non saranno trasportate le domande dei candidati giudicati inidonei ovvero rinunciatari ai previsti accertamenti psico-fisici e attitudinali. In questo ultimo caso è ammessa la possibilità di presentare una nuova domanda di partecipazione per un blocco
successivo.
10. I candidati che, convocati per l’incorporamento, non si presenteranno presso gli enti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.


Articolo 4
Fasi del reclutamento


Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

a) presentazione delle domande ai Centri documentali competenti secondo le modalità già specificate nell’articolo 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte dei medesimi enti dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
− al possesso della statura minima e dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale;
− agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri documentali, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi del requisito di moralità e condotta incensurabili e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte dei Centri documentali, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda;
e) consegna, da parte dei Centri documentali, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 che provvederà, effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di selezione indicati nell’allegato B per l’accertamento dei requisiti d’idoneità psicofisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari reparti dell’Esercito italiano da parte dello Stato maggiore dell’Esercito ed incorporamento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j);
l) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.


Articolo 5
Esclusioni


1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati non in possesso dei prescritti requisiti;
b) non redatte secondo modello riportato nell’allegato A;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non consegnate o non spedite secondo le modalità indicate nell’articolo 3, commi 2 e 3;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni;
h) prive dell’originale o di copia autenticata del certificato medico attestante l’idoneità all’attività agonistica sportiva.

2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall’articolo 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso di moralità e condotta incensurabili e l’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi;
b) ad accertare il possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica, escludendo dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non hanno presentato il previsto certificato o che lo hanno presentato in copia non autenticata;
c) a non ammettere le domande di candidati già esclusi da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.
Gli stessi Centri provvedono alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.

3. Le commissioni di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b) provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
− inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
− positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.

5. Se l’esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potrà presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.

6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, qualora in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per il presente bando.

7. Il candidato nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.


Articolo 6
Commissioni


1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegatasaranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;
c) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero impiegati civili appartenenti alla terza area funzionale, designati dalla DGPM, membri;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero impiegato civile appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di selezione di cui all’allegato B. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.


Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: 1 punto.

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile:
1° blocco: 12.000;
2° blocco: 12.000;
3° blocco: 12.000;
4° blocco: 12.000.

3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età.


Articolo 8
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria


1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall’articolo 7, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:

a) titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) brevetto/abilitazione al lancio con paracadute: punti 2;
2) patente di guida civile: punti 1;
3) porto d’armi: punti 0,5;

b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), lettera b): punti 3;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1;
7) maestro di sci: punti 4;
guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7) : punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e 8): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento punti 1,5;
12) patente nautica: punti 1;
13) patente di equitazione rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;
14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell’Esercito italiano: punti 1;
15) corsi di abilitazione basic life support (BLS), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 11): punti 0,5.

2. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età.
4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per un blocco, per i quali è stata operata la procedura del trasporto delle domande ai sensi dell’articolo 3, comma 9 saranno inseriti nella graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio già conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con l’integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5.
5. E’ data facoltà, esclusivamente ai candidati di cui al precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in possesso attraverso il modello contenuto nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non oltre dieci giorni il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco allo stesso Centro documentale presso cui è stata presentata la domanda, con le modalità indicate nell’articolo 3. L’integrazione delle domande consegnate presso i Nuclei di ricezione deve essere presentata con le stesse modalità al Centro documentale indicato dal candidato.


Articolo 9
Accertamenti psico-fisici e attitudinali


1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i Centri di selezione i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8 entro i limiti di seguito indicati:
per il 1° blocco: 10.000;
per il 2° blocco: 10.000;
per il 3° blocco: 10.000;
per il 4° blocco: 10.000.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, la DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 8, presso i Centri di selezione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.

3. Gli accertamenti consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1 dell’Esercito italiano;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
− emocromo completo;
− VES;
− glicemia;
− creatininemia;
− trigliceridi e colesterolo;
− bilirubina totale e frazionata;
− gamma GT, ALT e AST;
− attestazione del gruppo sanguigno;
− G6PD (esclusivamente metodo quantitativo). Coloro che in base a questo esame risulteranno affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno presentare anche un certificato, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di presentazione e redatto in modo conforme all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, di attestazione dello stato di buona salute, della presenza/assenza di deficit di G6PD e di eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. I candidati affetti da deficit di G6PD con un coefficiente assegnato pari a 2 nel profilo AV-EI e idonei agli altri accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all’allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati affetti da deficit G6PD con un coefficiente attribuito pari a 3-4 nel profilo AV-EI saranno esclusi dal reclutamento.
Gli aspiranti VFP 1 potranno, ad insindacabile giudizio delle commissioni, essere sottoposti ad una verifica dell’esame presentato.
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’esame dei markers dell’epatite B e C. Copia del referto dei markers dell’epatite B dovrà essere conservata
dal candidato per la successiva consegna, qualora arruolato, all’ente di incorporazione;
e) originale o copia conforme del referto di esame radiografico del torace, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
f) se concorrenti di sesso femminile:
− originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
− originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai cinque giorni precedenti la visita.

La mancata presentazione dei referti di cui alle lettere b), c) e d), per tutti i candidati, e dei referti di cui alla lettera e), per le candidate di sesso femminile, comporterà l’esclusione dal reclutamento a cura del presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

5. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sottopongono il candidato ad una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici. In assenza di cause di inidoneità le commissioni disporranno l’effettuazione dei seguenti accertamenti:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame optometrico;
c) esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
e) esame delle urine con drug test;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Le commissioni potranno, comunque, qualora ritenuto necessario e prima del giudizio finale, procedere ad ulteriori accertamenti diagnostici anche presso altre strutture sanitarie della Forza armata.

6. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo la vigente Direttiva sul profilo sanitario della Direzione generale della sanità militare.

Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti del candidato riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermità/patologie durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 5 comunicando immediatamente le motivazioni allo stesso e sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.

7. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta verifica è definitivo.
8. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione generale della sanità militare, precedentemente richiamata, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio sarà comunicato, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.
9. Il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
10. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, che dovrà essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 - Viale dell’Esercito 186 - 00143 - Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale e per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni presentate, qualora sussistano le condizioni interessa le commissioni mediche di appello competenti che provvederanno a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità il ricorrente sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità l’interessato verrà inviato dalla stessa commissione medica presso uno dei Centri di selezione, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.

12. I candidati, già giudicati idonei da non più di un anno ad una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una procedura di reclutamento quale VFP 1, ovvero da altro concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti (quest’ultimo mediante drug test);
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.

All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i candidati, fatta eccezione per coloro già sottoposti all’iter selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita.


Articolo 10
Approvazione e validità delle graduatorie

1. Per ogni blocco la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti, che verrà inviata alla DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli articoli 11 e 12.


Articolo 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti


1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 10, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà autorizzare l’incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1.


Articolo 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco


Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti.


Articolo 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno


1. Per ogni blocco i Centri documentali sono autorizzati dalla DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno presso gli enti indicati dallo Stato maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 10 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è inviata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l’ora di presentazione ai reparti della Forza armata nonché le modalità di produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni già effettuate in ambito civile e militare, della copia del referto dell’esame dei markers dell’epatite B di cui al precedente articolo 9.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalità loro indicate nella lettera di convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, utilizzando il modello in allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. Tale documento sarà acquisito ed inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura del reparto di appartenenza.
4. I candidati convocati per l’incorporamento, nei numeri e con le modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e qualora utilmente collocati in graduatoria, ai reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto per ciascun blocco.
6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento per ogni blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i reparti di addestramento. In caso di più date di incorporamento riferite ad ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle previste.
7. Entro 16 giorni dall’avvenuto incorporamento, i reparti di addestramento dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l’indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell’Esercito italiano, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.


Articolo 14
Disposizioni di stato giuridico


1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni a norma dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa nell’Esercito italiano, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 15, comma 3 potrà essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), nei limiti delle consistenze di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226.


Articolo 15
Possibilità e sviluppo di carriera


1. I VFP 1 nell’Esercito italiano potranno conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di Caporale non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
2. I volontari di truppa giudicati inidonei per il conseguimento del grado di Caporale saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese dall’incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.


Articolo 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa


1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari di truppa in rafferma annuale e a quelli a cui è stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente articolo 14, comma 3.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.


Articolo 17
Benefici


1. Nel caso di collocamento in congedo avvenuto per il termine del periodo della ferma contratta verrà costituita, a cura e a spese dell’Amministrazione, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del volontario presso l’Istituto azionale della previdenza sociale.
2. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito italiano, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.


Articolo 18
Disposizioni amministrative


1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di cui all’allegato B i candidati potranno fruire di vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione, qualora disponibili.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 ai VFP 1 e ai volontari in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.


Articolo 19
Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri documentali di cui al citato allegato B;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il Direttore della 3ª Divisione reclutamento VFP 1 della DGPM.


Articolo 20
Norme di rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente bando sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 31 agosto 2009
p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Generale di divisione aerea Giovanni Luigi DOMINI)

AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO DI RECLULAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’ VICINO ENTE DELL’ESERCITO ITALIANO TRA QUELLI INDICATI NELL’ALLEGATO
B.

Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il personale militare:

- via e-mail:
- via fax : 06.517052779

ovvero, al numero telefonico 06.517051012, nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
- venerdì dalle 09,00 alle 12,30.

Si potrà, inoltre, consultare il sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+V...ri+e+Truppa.htm ,
ove sarà possibile reperire il modello di domanda in formato elettronico.
www.persomil.difesa.it, ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;
sito internet dell’Esercito Italiano:
www.esercito.difesa.it
 

 





ViviCentro (art. 19 e 21)

La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).
 
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