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Lunedì, 21 Dicembre 2009 di Monica Rubino, la repubblica
LA GUIDA
Gelo in Italia, treni e aerei in tilt:
i diritti dei passeggeri
Se l'aereo non parte, le compagnie hanno un obbligo di assistenza a terra sancito da precisi regolamenti comunitari. Per i treni la situazione è meno chiara. Ecco una breve guida
Ferrovie dello Stato in tilt a Nordest a causa del maltempo di questi giorni. Decine di treni sono stati soppressi sulla linea Venezia-Trieste, altri hanno subito forti ritardi e i passeggeri sono stati costretti ad aspettare ore al freddo in stazione. Anche negli aeroporti la situazione è critica: il freddo degli ultimi giorni infatti ha costretto ad usare sugli aerei molto più liquido antigelo rispetto al solito, ed ora è diventato quasi introvabile tanto che alcuni scali, come il Charles De Gaulle di Parigi, hanno cancellato voli.
Ma se il maltempo blocca il trasporto aereo e ferroviario, quali sono i diritti dei viaggiatori? Ne abbiamo parlato con Paolo Martinello, avvocato e presidente di Altroconsumo. "Per prima cosa dobbiamo fare distinzione fra aerei e treni - spiega Martinello - infatti mentre nel caso del trasporto aereo ci sono precisi regolamenti comunitari che tutelano i consumatori, nel caso dei treni, invece, non esistono obblighi di assistenza scritti".
Vediamo allora di capire nel dettaglio che cosa si può fare.
TRENI
Trenitalia non rimborsa i biglietti né concede bonus se il treno fa ritardo a causa del maltempo. Se il convoglio, invece, non parte e si rinuncia al viaggio il rimborso è previsto. "A differenza delle compagnie aeree - spiega Martinello - le Ferrovie dello Stato non hanno alcun obbligo di assistenza a terra in stazione nel caso il treno non parta per il maltempo. Hanno invece un obbligo di soccorso e di assistenza ai passeggeri, come è successo in passato, nel caso il treno si fermi all'improvviso nel mezzo di una landa desolata a causa di di un guasto o di condizioni del tempo avverse. Se tale soccorso non viene prestato, allora per i viaggiatori si configura la possibità di richiedere un risarcimento danni nei confronti delle Ferrovie. L'azione legale, dal primo gennaio 2010, è proponibile anche sotto forma class action, cioè di azione collettiva".
AEREI
"In base ai regolamenti comunitari - spiega Paolo Martinello- i passeggeri che non si imbarcano per overbooking o perché il volo è stato annullato a causa di maltempo o guasti, hanno davanti a sé varie possibilità di azione".
CASO 1 - DECIDETE DI PARTIRE CON UN ALTRO VOLO
* Il passeggero ha diritto ad essere imbarcato sul primo volo utilie in partenza senza pagare alcuna differenza di prezzo
* È previsto, inoltre, un indennizzo automatico calcolato sul ritardo accumulato prendendo il nuovo volo. La cifra del rimborso varia da un minimo di 150 a un massimo di 600 euro, a seconda della distanza (maggiore è la distanza e più alto è il margine di ritardo all'arrivo).
* Chi rimane a terra deve essere assistito: si possono fare telefonate e inviare fax senza pagare nulla e si ha diritto a vitto e alloggio gratis in caso di disagi prolungati.
CASO 2- RINUNCIATE A PARTIRE
* Si ha diritto al rimborso integrale del biglietto
Gelo in Italia, treni e aerei in tilt:
i diritti dei passeggeri
Se l'aereo non parte, le compagnie hanno un obbligo di assistenza a terra sancito da precisi regolamenti comunitari. Per i treni la situazione è meno chiara. Ecco una breve guida
Ma se il maltempo blocca il trasporto aereo e ferroviario, quali sono i diritti dei viaggiatori? Ne abbiamo parlato con Paolo Martinello, avvocato e presidente di Altroconsumo. "Per prima cosa dobbiamo fare distinzione fra aerei e treni - spiega Martinello - infatti mentre nel caso del trasporto aereo ci sono precisi regolamenti comunitari che tutelano i consumatori, nel caso dei treni, invece, non esistono obblighi di assistenza scritti".
Vediamo allora di capire nel dettaglio che cosa si può fare.
TRENI
Trenitalia non rimborsa i biglietti né concede bonus se il treno fa ritardo a causa del maltempo. Se il convoglio, invece, non parte e si rinuncia al viaggio il rimborso è previsto. "A differenza delle compagnie aeree - spiega Martinello - le Ferrovie dello Stato non hanno alcun obbligo di assistenza a terra in stazione nel caso il treno non parta per il maltempo. Hanno invece un obbligo di soccorso e di assistenza ai passeggeri, come è successo in passato, nel caso il treno si fermi all'improvviso nel mezzo di una landa desolata a causa di di un guasto o di condizioni del tempo avverse. Se tale soccorso non viene prestato, allora per i viaggiatori si configura la possibità di richiedere un risarcimento danni nei confronti delle Ferrovie. L'azione legale, dal primo gennaio 2010, è proponibile anche sotto forma class action, cioè di azione collettiva".
AEREI
"In base ai regolamenti comunitari - spiega Paolo Martinello- i passeggeri che non si imbarcano per overbooking o perché il volo è stato annullato a causa di maltempo o guasti, hanno davanti a sé varie possibilità di azione".
CASO 1 - DECIDETE DI PARTIRE CON UN ALTRO VOLO
* Il passeggero ha diritto ad essere imbarcato sul primo volo utilie in partenza senza pagare alcuna differenza di prezzo
* È previsto, inoltre, un indennizzo automatico calcolato sul ritardo accumulato prendendo il nuovo volo. La cifra del rimborso varia da un minimo di 150 a un massimo di 600 euro, a seconda della distanza (maggiore è la distanza e più alto è il margine di ritardo all'arrivo).
* Chi rimane a terra deve essere assistito: si possono fare telefonate e inviare fax senza pagare nulla e si ha diritto a vitto e alloggio gratis in caso di disagi prolungati.
CASO 2- RINUNCIATE A PARTIRE
* Si ha diritto al rimborso integrale del biglietto














































