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La Corte costituzionale, i giudici e le competenze
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La Corte costituzionale, i giudici e le competenze
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Martedì, 7 Ottobre 2009: Accadde Oggi  


  Cos'è

Tra i giudici c'è una sola donna

La Corte costituzionale,
i giudici e le competenze

Foto Adnkronos
Image (Ign) - Sono quindici e nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative

- La Corte costituzionale è un Organo costituzionale previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. Le norme sul suo funzionamento sono contenute nella Costituzione, nella legge costituzionale n. 1 del 1948 e nella legge n. 87 del 1953, nonché in altre norme integrative e nel regolamento generale di cui la stessa Corte è dotata.


Come recita l'art. 135 comma 1 della Costituzione, la Consulta ècomposta di quindici giudici nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. E'

Seduti a una tavola rotonda, secondo l'art. 134 della Costituzione, i giudici sono chiamati a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni; sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica, a norma della Costituzione e sul giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Inoltre spetta alla Corte giudicare l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

In questo momento è composta dal presidente Francesco Amirante, 76 anni, eletto dalla Corte di Cassazione nel novembre 2001. Alla sua sinistra siede il vicepresidente Ugo de Siervo, 67 anni, eletto dal Parlamento nell’aprile 2002. Continuando in senso orario, troviamo Paolo Maddalena, 73 anni, eletto dalla Corte dei Conti nel luglio 2002. Accanto a lui siede Alfio Finocchiaro, 74 anni, è stato eletto dalla Corte di Cassazione nel novembre 2002. Alfonso Quaranta, 73 anni, è stato eletto nel dicembre 2003 dal Consiglio di Stato. Franco Gallo, 72 anni, è stato nominato dal presidente della Repubblica nel settembre 2004 ed è seduto vicino a Luigi Mazzella, 77 anni, eletto dal Parlamento nel giugno 2005. Gaetano Silvestri ha 65 anni ed è stato eletto dal Parlamento nel giugno 2005. Accanto a lui siede Sabino Cassese, 74 anni, nominato dal capo di Stato a novembre del 2005. Anche Maria Rita Saulle, 74 anni, unica donna, è stata nominata dal presidente della Repubblica nel novembre 2005. Accanto a lei c’è Giuseppe Tesauro, 67 anni, nominato dal capo di Stato nel novembre 2005. Paolo Mario Napolitano, 65 anni, è stato eletto dal Parlamento nel luglio 2006. Giuseppe Frigo, eletto dal Parlamento a ottobre 2008, ha 74 anni. Paolo Grossi, 76 anni, è stato nominato dal presidente della Repubblica a febbraio di quest’anno. Infine, alla destra del presidente Amirante siede Alessandro Criscuolo, eletto dalla Corte di Cassazione a ottobre 2008: ha 72 anni.

Il Palazzo della Consulta, situato a Roma, in Piazza del Quirinale, è la sede della Corte. La sua collocazione esprime bene, simbolicamente, la posizione di questo Organo: sul colle “più alto” di Roma, faccia a faccia con il Palazzo del Quirinale, sede del presidente della Repubblica, massima istituzione rappresentativa, e a sua volta titolare prevalentemente - come la Corte - di compiti di garanzia; relativamente lontano, invece, dai palazzi della Roma “politica” (Montecitorio e Palazzo Madama, sedi delle due Camere; Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio, cioè del vertice del Governo; i vari ministeri) e della Roma “giudiziaria” (il “Palazzaccio”, sede della Corte di cassazione, cioè del vertice della magistratura).

La Corte infatti dialoga con la politica, ma non è essa stessa una istituzione “politica” in senso stretto. Non ha il compito di rappresentare i cittadini realizzando gli indirizzi e gli orientamenti da essi (o dalla loro maggioranza) prescelti, ma piuttosto quello di garantire il rispetto da parte di tutti della legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione; proprio in relazione a questo compito e nel suo svolgimento, essa dialoga altresì con gli organi giurisdizionali, ma non è essa stessa un’istituzione giudiziaria come questi.

 





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Mercoledì, 7 Ottobre 2009: Accadde Oggi     ANGELO SUMMA, La Stampa


DIZIONARIO DI DIRITTO

Come si scelgono i giudici della
Corte Costituzionale

La speciale composizione della Corte Costituzionale è il risultato di un accorto equilibrio, raggiunto dai nostri Costituenti, per contemperare esigenze diverse: assicurare che i giudici siano il più possibile imparziali e indipendenti, e, allo stesso tempo, che siano anche rappresentativi di culture e sensibilità politiche diverse.

Per garantire alla Corte di operare sempre in posizione di piena indipendenza da ogni altro potere, è la stessa Costituzione che provvede a disciplinare il sistema di nomina dei giudici. Secondo l'articolo 135 della Costituzione, la Corte è composta da 15 membri, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (v. legge 11 marzo 1953, n. 87; legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2). I giudici devono essere scelti tutti fra ristrette categorie di tecnici del diritto con elevata preparazione: magistrati, in servizio o a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati con una esperienza di almeno vent'anni di esercizio della professione.

Dei cinque giudici delle magistrature superiori: tre sono eletti dai magistrati della Corte di Cassazione, uno dai magistrati del Consiglio di Stato, uno da quelli della Corte dei Conti. L'elezione avviene a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti del collegio elettorale); qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

I cinque giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, nei primi tre scrutini, e dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio in poi.

Gli ultimi cinque sono scelti dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, con un suo decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I giudici di nomina parlamentare, scelti per lo più tra professori e avvocati, ma anche fra magistrati, hanno spesso alle spalle un'attività parlamentare. L'elevato numero di voti richiesto per l'elezione implica la necessità di accordi politici sui possibili candidati, visto che finora nessuna coalizione governativa ha mai potuto contare sul sostegno di maggioranze parlamentari tanto ampie. Non è raro così che per il raggiungimento degli accordi siano necessari più scrutini. Per il "principio della discontinuità tra le legislature" la prima convocazione nella legislatura è da considerarsi, in ogni caso, come il primo scrutinio con la conseguente necessità del quorum più alto, previsto dalla legge. Il rinnovo delle Camere produce, di fatto, un mutamento nella rappresentanza politica e nella composizione dell'organo al quale spetta il potere di eleggere il giudice costituzionale.

Nel frattempo la Corte può continuare, lo stesso, a funzionare a ranghi ridotti, vale a dire con un numero di membri inferiore a quindici (il numero minimo richiesto perché la Corte possa deliberare è di undici giudici).

I cinque giudici nominati dal Capo dello Stato sono scelti spesso in funzione di integrazione o di equilibrio rispetto alle scelte effettuate dal Parlamento. Non c'è alcun limite minimo né massimo di età, di fatto, però, richiedendosi l'appartenenza alle magistrature superiori o una qualifica accademica elevata o un lungo esercizio professionale, i giudici arrivano alla Corte in età matura.

Ogni giudice è nominato per un mandato di nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non è rieleggibile né prorogabile. Anche la lunghezza del mandato, superiore a quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione, risponde allo scopo di assicurare l'indipendenza dei giudici, in particolare da quelle istituzioni politiche che designano una parte di essi. Se un giudice cessa dal mandato anticipatamente, per morte o dimissioni o decadenza (quest'ultima può essere disposta dalla Corte nel caso di gravissime mancanze, ma non è mai accaduto), viene sostituito ad opera dello stesso organo che aveva designato il suo predecessore, e dura in carica a sua volta nove anni.

Alla fine tutti i componenti si rinnovano parzialmente, in modo da impedire un mutamento totale della composizione della Corte, con la conseguente possibilità di oscillazioni troppo marcate della giurisprudenza. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge (v. legge 11 marzo 1953, n. 87), il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Per quanto attiene allo status di giudice costituzionale, la Costituzione stabilisce che l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con la carica di parlamentare, consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge.

 





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