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OFFERTE di Lavoro & Concorsi :: Marina: 2470 volontari di truppa in ferma prefissata
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Marina: 2470 volontari di truppa in ferma prefissata
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  Domenica, 18 Ottobre 2009: Accadde Oggi  


LAVORO & CONCORSI
    
Marina: 2470 volontari di truppa
in ferma prefissata

Bando di reclutamento per l´anno 2010 di 2470 volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno nella Marina militare (scad. 31 ottobre 2009)


MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

VISTA la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla
disciplina militare;
VISTO .....



DECRETA

Articolo 1
Posti disponibili

1. Per l’anno 2010 è indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di 2.470 volontari di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1), di cui 1.300 per le categorie del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 1.170 per il Corpo delle capitanerie di porto, ripartiti nei seguenti tre blocchi:
a) 1° blocco, con due distinti incorporamenti: 830 posti, di cui 440 per il CEMM e 390 per il Corpo delle capitanerie di porto, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2010, dal 1° al 420° classificato nella graduatoria di merito, di cui 225 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle capitanerie di porto;

- 2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2010, dal 421° all’830° classificato nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 settembre al 31 ottobre 2009, per i nati dal 31 ottobre 1984 al 31 ottobre 1991, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 820 posti, di cui 430 per il CEMM e 390 per il Corpo delle capitanerie di porto, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2010, dal 1° al 410° classificato nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle capitanerie di porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2010, dal 411° all’820° classificato nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle capitanerie di porto.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° dicembre 2009 al 31 gennaio 2010, per i nati dal 31 gennaio 1985 al 31 gennaio 1992, estremi compresi;

c) 3° blocco, con due distinti incorporamenti: 820 posti, di cui 430 per il CEMM e 390 per il Corpo delle capitanerie di porto, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2010, dal 1° al 410° classificato nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle capitanerie di porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2010, dal 411° all’820° classificato nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle capitanerie di porto.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3 marzo 2010 al 30 aprile 2010, per i nati dal 30 aprile 1985 al 30 aprile 1992, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco del presente bando è riservato a favore delle categorie previste nell’articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 e indicate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.

3. Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per uno specifico blocco, inviate a mezzo posta secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco, saranno ritenute valide per l’arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 3° blocco per il quale le domande, inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione, saranno considerate irricevibili.

4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più blocchi, purché nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 2
Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al reclutamento coloro che:

a) siano cittadini italiani;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi (anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale) o non abbiano a proprio carico procedimenti penali pendenti per lo stesso motivo;
d) non siano incorsi in procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze da pubbliche amministrazioni, in provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione di quelli a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
f) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti dall’articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
g) abbiano un’età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;
h) siano idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1;
i) siano risultati negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
j) siano di statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, se candidati di sesso
maschile, e di statura non inferiore a m. 1,61 e non superore a m. 1,95 se candidate di
sesso femminile;
k) se candidati di sesso maschile, non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non abbiano assolto
gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza salvo quanto previsto dall’articolo 15,
comma 7 ter della legge 8 luglio 1998, n. 230;
l) non siano in servizio quali volontari di truppa nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.

Articolo 3
Domanda di partecipazione


1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di irricevibilità, redatta secondo il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua parte osservando le istruzioni in esso riportate e firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata.
2. La domanda deve essere inviata, esclusivamente, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare (MARICENTRO) di Taranto - casella postale n. 1230 - Ufficio postale Taranto Centro - 74121 Taranto, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
3. Coloro che risiedono o che si trovano all’estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro a MARICENTRO con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità diplomatica o consolare.

4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, unitamente all’indirizzo
dell’istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo
articolo 8 del presente bando di reclutamento;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1,
comma 2;
j) l’assenza di procedimenti disciplinari, conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda
o per inidoneità psico – fisica;
k) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto
il caso di successiva rinuncia, ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7 ter della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come modificato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130);
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da altro concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali della Marina militare;
m) eventuali altre domande di partecipazione presentate per l’arruolamento in qualità di VFP 1 nella Marina militare per l’anno 2010;

n) di non essere in servizio quale volontario di truppa nelle Forze armate. Inoltre, deve indicare:
a) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
c) l’area geografica di interesse per l’espletamento del servizio;
d) l’eventuale preferenza per l’assegnazione al CEMM o al Corpo delle capitanerie di porto;
e) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed all’estero;
f) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.

6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
Ogni variazione dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento dovrà essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente a MARICENTRO.
8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa i possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze dovute a cause di forza maggiore.


Articolo 4
Fasi del reclutamento


Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

a) presentazione delle domande a MARICENTRO secondo le modalità specificate nel precedente articolo 3;

b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte di MARICENTRO dei requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
− al possesso della statura minima e massima, dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale;
− agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

c) esclusione dal reclutamento, da parte di MARICENTRO, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi del requisito di moralità e condotta incensurabili e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte di MARICENTRO, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda;
e) consegna, da parte di MARICENTRO, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della annessa documentazione, alla Direzione generale per il personale militare (DGPM) - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 che provvederà, effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8, formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da parte della DGPM;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso MARICENTRO per l’accertamento dei requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale;
i) incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera g);
j) ripartizione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali ed incorporati tra il personale del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
k) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nella Marina militare;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.


Articolo 5
Esclusioni


1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati non in possesso dei prescritti requisiti;
b) non redatte secondo il modello riportato nell’allegato A;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni.

2. MARICENTRO è delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall’articolo 4, lettera b) e ad effettuare ledovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso di
moralità e condotta e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi;
b) a non ammettere le domande di candidati già esclusi da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.
Lo stesso MARICENTRO provvede alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.

3. La commissione di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b) provvederà ad escludere i candidati giudicati:
− inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
− positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
5. Se l’esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potrà presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, qualora in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
7. Il candidato nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.


Articolo 6
Commissioni


1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico – fisici e attitudinali;
c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni.

2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello, o grado corrispondente, ovvero impiegato civile appartenente alla terza area funzionale, designato dalla DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Capo di terza classe ovvero impiegato civile appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà insediata presso MARICENTRO. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello in possesso della qualifica PST, membro.

4. La commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale, ovvero impiegato civile appartenente alla terza area funzionale, designato dalla DGPM, membro.


Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo : 4 punti;
b) distinto: 3 punti;
c) buono: 2 punti;
d) sufficiente: 1 punto.

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile:
1° blocco: 3.000;
2° blocco: 3.000;
3° blocco: 3.000.

3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane d’età.


Articolo 8
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria


1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall’articolo 7, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:

a) titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) iscrizione al personale marittimo di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione: 3 punti;
2) porto d’armi: 4 punti;
3) brevetto di assistenti bagnanti o di bagnino di salvataggio: 3 punti;
4) patente nautica per condotta di navi da diporto: 3 punti;
5) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto senza limiti, non cumulabile con
il punteggio di cui al precedente punto 4): 2 punti;
6) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 4) e 5): 1 punto;
7) patente di guida civile B o superiore: 1 punto.

b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale o titolo equipollente: 7 punti;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto
1), lettera b): 6 punti;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b): 4,5 punti;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), lettera b): 4 punti;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), lettera b): 2,5 punti;
6) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, nella Marina militare, senza demerito: 1 punto.

2. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età.


Articolo 9
Accertamenti psico-fisici e attitudinali


1. MARICENTRO è delegato dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8 entro i limiti di seguito indicati:

per il 1° blocco: 3.000; per il 2° blocco: 3.000; per il 3° blocco: 3.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari. Nel caso di manifesta impossibilità/impedimento, segnalata con tempestività a mezzo fax al n. 099/7757572 di Maricentro Taranto - Sezione Concorsi, potrà, compatibilmente con il precostituito calendario degli accertamenti sanitari degli appartenenti al blocco di riferimento, essere fissata una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste: inviate a mezzo fax a Maricentro – Sezione Concorsi n. 099/7757572 entro il giorno di convocazione; corredate da copia dei documenti giustificativi della manifesta impossibilità/impedimento, da un documento di riconoscimento, in corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia, da recapito telefonico del mittente.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, MARICENTRO sarà autorizzato a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui all’articolo 8, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.

3. Gli accertamenti consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1 della Marina militare;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

4. I candidati devono presentarsi, pena l’esclusione dal reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
− emocromo completo;
− esame delle urine completo;
− VES;
− glicemia;
− azotemia;
− creatininemia;
− transminasemia (GOT e GPT);
− GT;
− bilirubinemia totale e frazionata;
− colesterolemia totale;
− trigliceridemia;
− attestazione del gruppo sanguigno;
− markers dell’epatite B e C;
− G6PD (esclusivamente metodo quantitativo). Coloro che in base a questo esame risulteranno affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno presentare anche un certificato, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e redatto in modo conforme all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, di attestazione dello stato di buona salute, della presenza/assenza di deficit di G6PD e di eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. I candidati affetti da deficit di G6PD, con un coefficiente assegnato pari a 2 nel profilo AV-EI dovranno inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati affetti da deficit G6PD con un coefficiente assegnato pari a 3-4 nel profilo AV-EI saranno esclusi dal reclutamento. Gli aspiranti VFP 1 potranno, ad insindacabile giudizio della commissione, essere sottoposti ad una verifica dell’esame presentato.
c) esame radiologico del torace in due proiezioni, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, corredato del relativo referto;
d) se concorrenti di sesso femminile: − originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita;
− originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su sangue e urine), eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a dieci giorni precedenti la visita.

5. La commissione, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma, disporrà l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
− esame di screening delle urine per la verifica dell’uso di cannabinoidi, oppiacei, cocaina e anfetamine;
− esame cardiologico con ECG;
− visita ortopedica;
− visita oculistica;
− visita otorinolaringoiatrica;
− visita odontoiatrica;
− visita psichiatrica;
− eventuali ulteriori esami e visite specialistiche richieste dal singolo caso.

6. I candidati saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, consistenti in test e prove di performance, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio derivante dalle suddette verifiche è definitivo.

7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni – infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo quanto indicato dalla vigente Direttiva sul profilo sanitario della Direzione generale della sanità militare.
8. La commissione formulerà un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione generale della sanità militare, precedentemente richiamata, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà disporre l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di inidoneità.
Il giudizio sarà comunicato, con determinazione del Presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali delegata dalla DGPM alle predette incombenze, al candidato sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.

9. Il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
10. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, che dovrà essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 - Viale dell’Esercito 186 - 00143 - Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale e per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni presentate, qualora sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità, che provvederà a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine sarà definitivo. Nel caso di confermata inidoneità, il ricorrente sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità l’Ispettorato di sanità della Marina militare disporrà il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati
utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.


Articolo 10
Approvazione e validità delle graduatorie


1. Per ogni blocco la commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito e ad inviarla alla DGPM, che l’approverà con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme
restando le previsioni degli articoli 11 e 12.


Articolo 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti


1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria del precedente articolo 10, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare l’incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria dei blocchi precedenti.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1.


Articolo 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco


Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti.


Articolo 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno


1. Per ogni blocco MARICENTRO è delegato dalla DGPM a convocare per l’incorporamento i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno nella Marina militare, sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 10 fino alla copertura dei posti previsti per il medesimo blocco.
2. La convocazione è consegnata all’interessato al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e contiene la data e l’ora di presentazione presso MARICENTRO.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalità loro indicate da MARICENTRO nella lettera di convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, utilizzando il modello in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. Tale documento sarà acquisito ed inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura del comando di appartenenza
4. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso MARICENTRO. I candidati che non si presenteranno presso MARICENTRO, nel termine fissato nella convocazione, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere coperti dallo stesso MARICENTRO, traendo i candidati idonei non vincitori dalla citata graduatoria di cui all’articolo 10.
5. Il personale incorporato sarà sottoposto ad un programma addestrativo per l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
6. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale, l’ammissione alla ferma volontaria di un anno nella Marina militare degli incorporati, ripartendo il personale nei Corpi e nelle rispettive categorie/specialità/abilitazioni assegnate dalla commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
7. I candidati provenienti dal congedo, incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.


Articolo 14
Disposizioni di stato giuridico


1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni a norma dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa nella Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 15, comma 3 potrà essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4), nei limiti delle consistenze di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226.


Articolo 15
Possibilità e sviluppo di carriera


1. I VFP 1 della Marina militare potranno conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di Comune di prima classe non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
2. I volontari di truppa giudicati inidonei per il conseguimento del grado di Comune di prima classe saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese dall’incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.


Articolo 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa


1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari di truppa in rafferma annuale e a quelli a cui è stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente articolo 14, comma 3.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.


Articolo 17
Benefici


1. Nel caso di collocamento in congedo avvenuto per il termine del periodo della ferma contratta verrà costituita, a cura e a spese dell’Amministrazione, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del volontario presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.


Articolo 18
Disposizioni amministrative


1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso MARICENTRO i candidati potranno fruire di vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione, qualora disponibili.


Articolo 19
Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile di MARICENTRO;
b) il Presidente della commissione valutatrice;
c) i Presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il Presidente della commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
e) il Direttore della 3ª Divisione reclutamento VFP 1 della DGPM.


Articolo 20
Norme di rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa disettore.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative
vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Roma, 31 agosto 2009

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Generale di divisione aerea Giovanni Luigi DOMINI)
F.to
(Ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo POLLASTRINI)


AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO DI RECLUTAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’
VICINO COMANDO O ENTE DELLA MARINA MILITARE.

Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione Generale per il personale militare:
- via e-mail:
- via fax : 06.517052779
ovvero, al numero telefonico 06.517051012, nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
- venerdì dalle 09,00 alle 12,30.

Si potrà, inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+V.../Reclutamento+V
olontari+e+Truppa.htm , ove sarà possibile reperire il modello di domanda in formato
elettronico.

www.persomil.difesa.it, ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;

sito internet della Marina Militare:
www.marina.difesa.it

 

 





ViviCentro (art. 19 e 21)

La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).
 
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