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Pianeta giustizia: Casi, sentenze e stato :: Si puo’ occupare casa dell’inquilino defunto
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Si puo’ occupare casa dell’inquilino defunto
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Domenica 14 Giugno : 2009

Si puo’ occupare casa
dell’inquilino defunto

Ci sono quelle sentenze che fanno parecchio discutere, soprattutto quando trattano di tematiche sociali come l’emergenza abitativa e che danno quindi qualche speranza in piu’ a tutti quei cittadini da anni nelle lista d’attesa nell’assegnazione delle case popolari. Sorte che toccherà anche al giudizio emesso dalla Cassazione con cui e’ stata annullata una doppia condanna a un uomo - giudicato abusivo - che e’ subentrato in un immobile Iacp (Istituto autonomo case popolari) dopo la morte dell’assegnataria.

Vediamo insieme perché secondo i giudici della Suprema Corte occupare la casa dove si e’ stati ospiti per tanto tempo, anche dopo la morte del legittimo inquilino, non e’ reato.

La Cassazione - nella sentenza 23756 della seconda sezione penale - ha assolto dall’accusa di invasione di immobile - per la quale era stato condannato a cento euro di multa per il reato punito dall’art. 633 c.p. - Giancarlo R. di 57 anni che, dopo la morte della donna assegnataria, non aveva lasciato libera la casa dello Iacp di Napoli nella quale era ospite.

Per i Giudici, infatti, “non commette reato penale - ma al massimo un illecito con conseguenze solo sul piano amministrativo o civile - l’ospite di un assegnatario di appartamento Iacp che continua ad abitare nella casa, pagando il canone, anche dopo la morte della persona alla quale l’immobile era stato assegnato”.

L’uomo - si legge nella sentenza - già dal 1980 aveva firmato un contratto con i figli della signora assegnataria nel quale si impegnava a comperare da loro l’appartamento non appena l’Istituto autonomo case popolari lo avesse messo in vendita.

Fondamento che ha portato i giudici ad annullare sia la sentenza del Tribunale di Napoli (ottobre 2005) che quella della Corte d’Appello partenopea (aprile 2006) che avevano giudicato Giancarlo R. a tutti gli effetti un abusivo e quindi colpevole.

Durante la battaglia legale dell’uomo, che lo ha spinto fino al terzo grado di giudizio presentando quindi ricorso in Cassazione, i suoi avvocati hanno infatti sottolineato come i giudici nelle altre due sentenze non avevano tenuto conto del fatto che gli eredi della signora “si erano impegnati a stipulare l’atto di trasferimento non appena avessero stipulato con lo Iacp il relativo atto di acquisto”. Insomma, secondo l’ospite la documentazione di cui era in possesso mostrava la sua “buona fede” e la sua intenzione di acquisire legittimamente la qualita’ di titolare del diritto.

Motivazione che ha portato Piazza Cavour ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ha osservato che non può essere punito penalmente “chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello Iacp, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l’assegnazione dell’alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l’assenza del dolo specifico che per la mancanza dell’elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell’immobile”.

E sempre in tema di occupazioni abusive va ricordato l’altra sentenza miliare (n. 35580) pronunciata dalla Cassazione nel settembre del 2007
con cui ha accolto il ricorso di una 38enne romana, sola e con un figlio a carico, condannata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Roma per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’Iacp. Per i Supremi giudici “occupare immobili popolari non sempre e’ reato dal momento che la casa e’ un bene primario come la vita o la salute. Quindi non c’è reato se si agisce in uno stato di reale indigenza”.

 





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