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Lunedì 10 Agosto : 2009
Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 28 aprile 2005, n. 8837
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Roma l'avv. F.P. proponeva opposizione al verbale di
accertamento n. 001676045, notificatogli in data 24 aprile 2001 dal Comune di Roma, con cui
gli si contestava di avere, in data 4 dicembre 2000, fatto uso durante la guida di telefono non
a viva voce, dichiarando l'impossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei modi
regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione.
Deduceva l'opponente la mancanza di motivazione in ordine alla dichiarata impossibilità di
immediata contestazione dell'illecito. Sosteneva, inoltre, che nella stessa ora e giorno egli si
trovava altrove, e precisamente nel proprio studio, come risultava dai tabulati telefonici, che
produceva, chiedendosi altresì l'ammissione di prova al riguardo.
Il Comune di Roma non si costituiva.
Con sentenza 2234/2002 il Giudice di pace rigettava l'opposizione sul duplice rilievo che
l'impossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento e
rientrava tra i casi previsti dall'art. 384, lett. E, del regolamento di attuazione del codice della
strada, ed inoltre che il verbale redatto da pubblico ufficiale faceva fede sino a querela di falso,
che l'opponente non aveva proposto.
Contro la sentenza l'avv. P. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto il comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo si denuncia violazione di legge per avere il Giudice di pace ritenuto
sussistente nel caso di specie una delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata
indicate dall'art. 384, lett. E, del Regolamento di attuazione del codice della strada, benché il
verbale di accertamento, a causa dell'estrema genericità dell'espressione usata dai
verbalizzanti, non indicasse nessuna delle ipotesi previste dalla norma regolamentare.
Col secondo motivo si denuncia l'erroneità della sentenza per avere attribuito fede privilegiata
al verbale di accertamento, benché il Comune, rimasto contumace, non avesse provveduto al
deposito degli atti, e senza consentire al ricorrente di dimostrare i fatti sostenuti, e cioè che
egli, al momento dell'accertamento, non era presente sul luogo.
Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza della lettura del dispositivo in
udienza.
1.2. Per primo, in ordine logico, va esaminato il terzo motivo, il quale è infondato.
Si legge infatti nel verbale di udienza del 18 gennaio 2002 che il giudicante "decide come da
separato dispositivo di cui dà lettura in udienza".
1.3. Va ora esaminato il primo motivo, il quale merita, invece, accoglimento.
In tema di violazioni del codice stradale questa Corte ha più volte affermato che la
contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza
del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto
di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito
può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono
essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità
dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. 11184/2001).
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento notificato al ricorrente si legge che "la
contestazione immediata non è stata effettuata per l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi
di legge".
Tale espressione, che riproduce testualmente l'ipotesi astratta indicata alla lett. E dell'art. 384
del regolamento di attuazione del c.d.s., non consente di conoscere la ragione concreta per la
quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere
alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure
sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione
immediata da parte degli agenti verbalizzanti.
In accoglimento del motivo, la sentenza va, pertanto, cassata, ma senza rinvio perché, stante
la nullità del verbale di accertamento, è possibile decidere anche nel merito accogliendo
l'opposizione.
Resta assorbito il restante motivo di ricorso, attinente al merito.
Ricorrono giusti motivi per compensare tutte le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito,
accoglie l'opposizione compensando le spese.














































