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Articolo per articolo il decreto sul tesoretto
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Articolo per articolo il decreto sul tesoretto
(link per analoghi dati direttamente sul sito del Parlamento Italiano)


di Nicoletta Cottone

Di tutto di più nel provvedimento sulla redistribuzione del tesoretto. Nel corso della conversione in legge il decreto si è trasformato in una manovra d'estate. Nel testo sono contenuti temi caldi di confronto, dalle pensioni minime agli studi di settore, dal cuneo per banche e assicurazioni al riscatto delle lauree, alla totalizzazione. Il provvedimento recepisce l'accordo fra Governo e categorie sugli studi di settore, con l'indicazione che i maggiori ricavi desumibili dagli indicatori di normalità hanno carattere sperimentale. Non sono soggetti ad accertamento i contribuenti che dichiarano ricavi inferiori a quelli fissati dagli indicatori di normalità. E, ancora, i contribuenti in contabilità semplificata, le Onlus e le associazioni di volontariato sono esonerate dagli elenchi clienti e fornitori. Il decreto estende, come segnalato, a banche e assicurazioni le riduzioni della base imponibile Irap varate dalla Finanziaria per il 2007. Previsto anche lo sblocco di 2,3 miliardi di euro di fondi collegati alla legge 488/1992. Novità anche per gli enti locali virtuosi che potranno utilizzare parte degli avanzi di gestione per finanziare spese di investimento. Sul fronte della previdenza, oltre all'intervento sulle pensioni basse, ci sono fondi per la totalizzazione dei contributi e per agevolare il riscatto della laurea. Nel provvedimento trovano spazio i rimborsi sulle auto aziendali per chi ha pagato il balzello dichiarato illegittimo, i fondi per rifinanziare le missioni umanitarie che vedono impegnate le forze armate italiane nel mondo, quelli per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Autorizzate spese per la protezione civile e l'emergenza traffico a Messina, per l'emergenza rifiuti in Campania, per il bonus bebè, per il servizio civile, per la lotta alla violenza delle donne, per l'edilizia universitaria e per le borse di studio post laurea. Ecco, articolo per articolo, il contenuto del provvedimento che ridistribuisce l'extragettito.

Destinazione delle maggiori entrate (articolo 1). Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2007 sono destinate agli obiettivi di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, come definiti nel Dpef 2008-2011. Questi obiettivi includono gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto legge sulla redistribuzione dell'extra gettito.Si tratta di 7.403 milioni di euro per il 2007, 10.065 milioni per il 2008 e 10.721 milioni a decorrere dal 2009.

Patto di stabilità interno (articolo 1-bis). Escluso, limitatamente al 2007, dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai Comuni a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Un Dpcm individuerà le spese e i Comuni interessati, oltre alla misura in favore di ciascun ente locale entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per il 2007.

Quota dell'avanzo di amministrazione degli enti locali (articolo 2). La norma, modificata dalla Camera, consente agli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi 3 anni, di non computare le spese di investimento finanziate nel 2007 tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione. La quota si determina applicando all'avanzo accertato al 31 dicembre 2005 le seguenti percentuali: 17% per le province che hanno conseguito nel triennio 2003-2005 una media dei saldi di cassa positiva. Per le altre province la percentuale scende al 2,6 per cento. Il 18,9% per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e fino a 100mila abitanti e con una media dei saldi di cassa positiva nel triennio 2003-2005. Per gli altri della stessa fascia demografica la percentuale scende al 2,9 per cento. Il 7% per i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti e con una media dei saldi di cassa positiva nel triennio 2003-2005. Per i restanti Comuni della stessa fascia demografica la percentuale è ridotta all'1,3 per cento.

Recupero maggior gettito Ici (articolo 3). La disposizione si occupa della riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni operata dal ministero dell'Interno in corrispondenza del maggio gettito Ici derivante dalle modifiche apportate al tributo dal decreto legge 262/2006. La riduzione sarà effettuata sulla base di un certificato del comune interessato, in base a modalità che saranno definite per decreto ministeriale. I trasferimenti erariali non saranno ridotti per l'eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto. I contributi erariali in favore dei comuni saranno ridotti proporzionalmente alla maggiore base imponibile per singolo ente, comunicata al ministero dell'Interno dall'Agenzia del teritorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di 609,4 milioni di euro. Previsto un meccanismo contabile per compensare la riduzione dei trasferimenti erariali per singolo ente mediante un accertamento convenzionale del maggior introito Ici. Eventuali residui attivi connessi all'accertamento convenzionale concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, affluendo ai fondi vincolati. Ai fini del patto di stabilità interno gli importi di maggior gettito Ici sono considerati accertati e riscossi nell'esercizio di competenza. Posto a carico dello Stato, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, l'onere per interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate dai Comuni a decorrere dal mese di novembre 2007 e per un massimo di 4 mesi, in conseguenza della minore disponibilità derivante dalla riduzione dei trasferimenti erariali non compensati dall'effettivo incasso del maggior gettito Ici.

Enti e organismi pubblici non territoriali (articolo 4). Disapplicazione per il 2007 di due norme che riguardano le limitazioni delle riassegnazioni di entrate e dell'articolo 22, comma 2 del decreto legge 223/2006 relativo al valore limite delle previsioni di spesa per consumi intermedi nei bilanci di enti e organismi pubblici non territoriali. Stanziati 217 milioni di euro da utilizzare per rimborsare gli enti che hanno effettuato versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 e per compensare le minori entrate nel bilancio dello Stato conseguenti alla disapplicazione per il 2007 dell'articolo 22, comma 2.

Fondo per le Forze dell'ordine e Guardia costiera (articolo 4-bis). Istituito un Fondo di 100 milioni di euro per l'acquisizione di beni e servizi e per investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Istituito anche un Fondo di 5 milioni di euro per l'acquisizione di beni e servizi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Pensioni (articolo 5, commi da 1 a 7). Somma aggiuntiva per il 2007 in favore dei pensionati con almeno 64 anni di età e a regime per il 2008. Per i lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione e per gli autonomi fino a 18 anni di contribuzione una tantum 2007 di 262 euro e dal 2008 somma aggiuntiva di 336 euro. Per i lavoratori dipendenti che hanno oltre 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione e per gli autonomi oltre 18 e fino a 28 anni di contribuzione una tantum 2007 di 327 euro e dal 2008 somma aggiuntiva di 420 euro. Per i lavoratori dipendenti che hanno oltre i 25 anni di contribuzione e per gli autonomi oltre i 28 anni di contribuzione una tantum 2007 di 392 euro e dal 2008 somma aggiuntiva di 504 euro. La somma spetta, fino a concorrenza del limite, ai soggetti che godono di redditi non superiori a 8.504,73 euro per il 2007 (non si considerano assegni familiari, assegni al nucleo familiare, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata). Fuori dai conteggi anche la somma aggiuntiva, che è esclusa dalla base imponibile, anche ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. In deroga alla seconda esclusione a decorrere dal 2008 una quota fissa di 156 euro rileva ai fini della corresponsione delle maggiorazioni sociali. Dal 1° gennaio 2008 l'incremento pensionistico è concesso ai soggetti disagiati fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro mensili per 13 mensilità (7.540 euro l'anno) e il limite reddituale previsto è elevato a 7.540 euro. L'indice di rivalutazione automatica delle pensioni si applica al 100% limitatamente al triennio 2008-2010 anche per i trattamenti pensionistici compresi fra 3 e 5 volte il minimo Inps.

Riscatto di laurea e totalizzazione dei contributi (articolo 5, comma 8). Istituito un Fondo presso il ministero del Lavoro per il finanziamento del riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici. La dotazione del fondo è di 267 milioni di euro per il 2008, 234 milioni di euro per il 2009 e 200 milioni annui a decorrere dal 2010.

Reintegro autorizzazioni di spesa (articolo 6, commi 1 e 2). Incremento di 68,3 milioni di euro per il 2007 del Fondo speciale di parte corrente (tabella A della Finanziaria) relativamente all'accantonamento riferito a ministero dell'Economia (nel testo originario del decreto erano 239 milioni di euro). L'autorizzazione di spesa relativa al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti è incrementato di 69 milioni di euro per il 2007 (nel testo originario del decreto erano 130 milioni di euro).

Fondo globale per la lotta contro Aids, tubercolosi e malaria (articolo 6, comma 3). Autorizzata per il 2007 la spesa di 260 milioni di euro per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria.
Contributo all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (articolo 6, comma 4). Autorizzato il contributo straordinario all'Insean di 5 milioni di euro per il 2007 per la riorganizzazione dell'istituto, lo sviluppo della ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo.

Investimenti dell'Anas (articolo 6, comma 5). Per la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali di viabilità l'Anas per il 2007 può effettuare pagamenti per spese di investimento, compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione di mutui, fino al limite massimo di 4.200 milioni di euro.

Addizionale sul consumo di energia elettrica (articolo 6, comma 6). Elevato da 5 a 8 milioni di euro, dal 2007 al 2009, il limite di spesa stabilito dalla legge entro il quale può essere assegnata alle Province la riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica. La riscossione diretta sarà possibile per le province confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano, con la Confermazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60% dei Comuni ricada nella zona climatica F, ma con priorità per le province in possesso di almeno due dei parametri.

Fondo per le zone confinanti fra Regioni (articolo 6, comma 7). Istituto un fondo per le zone confinanti fra Regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2007, di cui 14 milioni destinati ai Comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Edilizia universitaria (articolo 6, comma 8). Per fronteggiare le esigenze dell'edilizia universitaria autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni l'anno nel 2008 e nel 2009.

Protezione civile (articolo 7, comma 1). Reintegro del fondo per gli interventi della protezione civile per 65 milioni di euro, in particolare per l'emergenza traffico di Messina e di 80 milioni di euro per gli interventi della protezione civile in relazione all'emergenza rifiuti in Campania.

Bonus bebè (articolo 7, comma 1). Reintegro dell'autorizzazione di spesa per il cosiddetto bonus bebè per 40 milioni di euro.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (articolo 7, comma 1). Reintegro dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Aran di 1,1 milioni di euro.

Debiti pregressi della amministrazioni dello Stato (articolo 7, comma 1). Reintegro di 100 milioni di euro del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 7, comma 1). Reintegro di 411 milioni di euro del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Fondo nazionale per il servizio civile (articolo 7, comma 1). Reintegro di 40 milioni di euro per il Fondo nazionale per il servizio civile.

Contrasto della violenza sulle donne (articolo 7, comma 1). Reintegro del Fondo per il funzionamento della Presidenza del consiglio di 2 milioni di euro destinato al contrasto della violenza sulle donne.

Risorse idriche (articolo 7, comma 1). Stanziati 100mila euro per il funzionamento del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici.

Fondo per l'edilizia universitaria (articolo 7, comma 1). Reintegro di 10 milioni di euro del finanziamento del Fondo per l'edilizia universitaria.

Fondo ordinario per le università (articolo 7, comma 1). Reintegro di 5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Borse di studio (articolo 7, comma 1). Reintegro di 10 milioni di euro delle risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere in favore di laureati.

Cooperazione allo sviluppo (articolo 7, comma 1). Nel corso dell'esame alla Camera sono stati stanziati 10 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo.

Organismo di vigilanza sulle Onlus (articolo 7, comma 1). Nel corso dell'esame alla Camera è stato stanziato un milione di euro in favore dell'organismo di vigilanza sulle Onlus.

Enti non commerciali del settore sanitario nel Sud (articolo 7, comma 1). Stanziati 700mila euro in favore di alcuni enti non commerciali del settore sanitario privato del Sud (aree obiettivi 1 e 2 del regolamento Ce n. 1260/1999), con un organico superiore a 2mila unità lavorative in situazione di crisi aziendale a seguito di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Sblocco di risorse accantonate (articolo 7, comma 2). Sblocco per il 2007 di somme accantonate per 1.952 milioni di euro.

Trasferimenti correnti alle imprese (articolo 8, commi 1 e 2). Integrazione di 250 milioni di euro per l'anno 2007 delle disponibilità del Fondo trasferimenti correnti per le imprese iscritto nello stato di previsione del ministero dell'Economia, finalizzato a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti da Ferrovie dello Stato (166,3 milioni), Poste italiane (41,7 milioni), Anas (36 milioni) e Enav (6 milioni).

Rete ferroviaria italiana (articolo 8, comma 3). Contributo di 700 milioni di euro per investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale.

Anas (articolo 8, comma 4). Contributo di 426.592.642 euro a titolo di apporto al capitale sociale di Anas per la copertura della perdita di esercizio relativa al 2006.

Incentivi alle imprese (articolo 8-bis). Semplificazione nell'erogazione degli aiuti alle imprese: il decreto di concessione definitiva dei contributi per i programmi agevolati ai sensi della legge 488/1992 è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie. Controlli a campione anche mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento o affidamento a enti o organismi. Possibilità di differimento temporale delle verifiche. Modalità graduali per la revoca delle agevolazioni conseguenti a scostamenti con gli indicatori previsti. Elevato dal 60 al 100% il limite delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni 488 di nuovi contratti di programma. Revisione della legge 488/1992 e delle misure di programmazione negoziata. Possibilità di concedere una proroga annuale per il completamento di programmi di cessione di imprese in stato di insolvenza, se eseguiti solo in parte a causa della complessità. Reimpiego delle risorse impegnate per iniziative imprenditoriali e interventi infrastrutturali nell'ambito di patti territoriali e contratti d'area disponibili per rinunce o revoche: sono destinate alla copertura di oneri legati al contributo per i responsabili dei contratti d'area e dei patti territoriali e ai compensi per le società che svolgono l'istruttoria e garantiscono assistenza tecnica o alla corresponsione alle società convenzionate di compensi per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica. Un decreto ministeriale determinerà la misura dell'incremento, nel limite del 25% del contributo globale (articolo 4 del decreto 320/2000) da corrispondere per i programmi che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione.

Missioni internazionali (articolo 9). Autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali alle quali partecipa l'Italia: 16.987.333 euro per la missione Althea in Bosnia-Erzegovina; 86.659 euro per la missione Eusec Rd Congo nella Repubblica democratica del Congo; 88.813 euro per la missione Amisom in Somalia; 3.755.241 euro per la partecipazione del personale dell'Arma dei carabinieri alla missione Pesd in Afghanistan e Kosovo; per la partecipazione del personale della Guardia di finanza 314.251 euro alla missione Pesd in Afghanistan, 102.215 euro per la missione Eubam Rafahm per l'assistenza alle frontiere di valico di Rafah; 459.472 euro per la partecipazione alla Financial investigation Unit nell'ambito della missione Unmik, 1.265.885 euro per la partecipazione alla missione Isaf in Afghanistan. Autorizzata anche la spesa di 177.897 euro per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del ministero della Giustizia alla missione Pesd in Kosovo. Fino a dicembre 2007 è poi autorizzata la spesa di 200mila euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato a programmi di eliminazione di munizioni obsolete e alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 il ministero della Difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali (armamento escluso) per una spesa di tre milioni e 400mila euro.

Personale militare (articolo 10). Nell'ambito dei risparmi per la finanza pubblica annua per gli anni dal 2007 al 2015 sono ridotte le promozioni al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. Il risparmio previsto è di oltre 4 milioni e mezzo di euro.

Supplenze in scuole e università (articolo 11). Autorizzata una ulteriore spesa di 180 milioni per il 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Disposizioni anche in tema di personale supplente dell'università: si continuano ad applicare anche per l'anno accademico 2007-2008 le disposizioni in base alle quali professori e ricercatori interessati operano a titolo gratuito nei limiti dell'impegno orario complessivo loro spettante, in caso diverso vengono retribuiti a valere sugli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del ministero dell'Università.

Autotrasporto di merci (articolo 12). I contributi a sostegno del settore dell'autotrasporto di merci possono essere assegnati sia sotto forma di contributi diretti, sia mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione. Le somme sono neutrali dal punto di vista fiscale in quanto non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, è rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 dei Tuir). Disposizioni per il recupero degli aiuti di Stato attribuiti agli autotrasportatori negli anni dal 1992 al 1994. Proroga dal 30 giugno 2007 al 30 settembre 2007 del termine per l'emanazione del regolamento con il quale devono essere stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'autotrasporto.

Sblocco risorse vincolate sul Tfr (articolo 13). Autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anticipazioni di tesoreria sulle risorse vincolate sul Tfr fino al 30% dell'importo totale indicato nell'elenco 1 della Finanziaria per il 2007 (si tratta, quindi, di oltre 2.100 milioni di euro), da destinare al finanziamento dei singoli interventi indicati nell'elenco 1 (Fondo promozione nuova edilizia ad alta efficienza energetica, Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, Fondo competitività, Fondo finanza d'impresa, Fondo articolo 16 della legge 266/1997, Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà, First, Imprese pubbliche, autotrasporto, alta velocità/alta capacità, contratto di servizio Ferrovie spa, rifinanziamento rete tradizionale Fs, nuovi investimenti Anas, Fondo per le spese di funzionamento della Difesa, rifinanziamento spese di investimento).

Variazioni compensative (articolo 14). Con decreto del ministro competente le amministrazioni dello Stato possono procedere a variazioni compensative tra le spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, acquisto e manutenzione di autovetture, assicurando, però, invarianza in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Gli enti pubblici nazionali hanno necessità di una delibera dell'organo competente da sottoporre all'approvazione del ministro vigilante, di concerto con il ministro dell'Economia.
Misure di sostegno alla pesca (articolo 15, commi da 1 a 1-ter). Stanziati 12 milioni di euro nel 2007 per le misure di accompagnamento dell'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca. Sette milioni di euro sono destinati in favore dell'accompagnamento sociale dei membri degli equipaggi di pescherecci nazionali interessati dal fermo biologico nella stagione estiva e per favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto pesca. Si tratta dell'unico ammortizzatore sociale del comparto pesca che scatta nei mesi di luglio e agosto e garantisce ai marittimi il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, oltre ai previsti oneri previdenziali e assistenziali. Il provvedimento sarà comunicato alla Commissione europea. Per promuovere l'economia ittica esteso al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279 della Finanziaria 2007 con riguardo a nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (l'onere è valutato in 200mila euro a decorrere dal 2008).

Estimi catastali fondiari (articolo 15, commi 2 e 3). I commi hanno l'obiettivo di realizzare l'aggiornamento dei redditi fondiari e delle banche dati catastali senza aggravare il carico fiscale delle aziende agricole. Possibilità per persone fisiche e società semplici di presentare il ravvedimento operoso in caso di inosservanza delle disposizioni relative all'aggiornamento dei reddito fondiari per il periodo d'imposta 2006, a patto che il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi passivi avvenga entro il 30 novembre 2007. Fissato al 30 novembre 2007 i termine per la predisposizione dei ricorsi avverso la variazione dei redditi fondiari.

Studi di settore (articolo 15, comma 3-bis). Gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori hanno valore di presunzione semplice . I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici. In caso di accertamento, poi, spetta all'ufficio motivare e fornire elementi di prova degli scostamenti riscontrati.

Elenco clienti-fornitori (articolo 15, comma 3-ter). Per l'anno di imposta 2006 esonero dall'obbligo di trasmissione dell'elenco fornitori ai fini Iva per soggetti in contabilità semplificata, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e Onlus iscritte nel registro.

Accatastamento dei fabbricati ex rurali (articolo 15, comma 3-quater). Differito dal 30 giugno 2007 al 30 novembre 2007 il termine per l'accatastamento dei fabbricati ex rurali.

Sistema di raccolta Raee (articolo 15, commi 4 e 5). Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine per l'avvio del sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche (Raee). Proroga al 31 dicembre 2007 del termine massimo entro il quale i produttori di apparecchi elettronici e elettrici saranno obbligati a finanziare le operazioni di trasporto dai centri di raccolta e le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile di Raee provenienti da nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Enti irrigui (articolo 15, commi 5-bis e 5-ter). Posticipato al 30 novembre 2007 il termine per l'effettuazione da parte del Commissario straordinario della ricognizione della situazione debitoria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Proroga di un anno dell'attività dell'ente irriguo umbro-toscano.

Fondo rotativo per l'accesso al credito di giovani (articolo 15, comma 6). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo rotativo denominato "Fondo per il credito ai giovani" fra i 18 e i 40 anni. La dotazione è di 10 milioni di euro l'anno dal 2007 al 2009. Il fondo rilascerà garanzie dirette, anche fideiussorie a banche e intermediari finanziari. Un decreto di natura non regolamentare del ministro per le Politiche giovanili, di concerto con il ministero dell'Economia stabilità criteri e modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo, e delle regole per l'apporto di ulteriori risorse al fondo da parte si soggetti pubblici e privati.

Consip (articolo 15, comma 6-bis). Eliminata una svista del Legislatore con l'abrogazione dell'articolo 26 della legge 488/1999, che disciplina criteri e procedure per l'adozione delle convenzioni quadro stipulate dalla Consip.

Fintecna (articolo 15, comma 6-ter). Il comma interviene sulla disciplina relativa all'acquisto nel 2007 da parte di Fintecna spa degli immobili degli enti in liquidazione, disponendo che l'acquisto avvenga non solo da parte della società stessa, ma anche attraverso le proprie società controllate. Affidata all'Agenzia del territorio la determinazione del prezzo di vendita degli immobili , l'espletamento delle attività di accatastamento e di ricostruzione della documentazione catastale, ponendo a carico delle gestioni liquidatorie l'onere derivante da tali attività.

Cuneo fiscale (articolo 15-bis, commi da 1 a 6). Modifica alla disciplina Irap con l'estensione del cuneo fiscale alle banche, agli enti e alle società finanziarie e alle imprese di assicurazione, restringendo contestualmente gli interessi passivi deducibili da tali soggetti ai fini della determinazione della base imponibile. Cancellata la previsione dell'autorizzazione comunitaria per l'applicabilità del cuneo. La disciplina della deducibilità degli interessi passivi si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso. L'estensione della riduzione del cuneo fiscale Irap si applica contestualmente alla decorrenza delle nuove deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile Irap introdotte dalla Finanziaria per il 2007. Aumentano dal 1° luglio 2007 i contributi di maternità dei settori del credito e delle assicurazioni dallo 0,13 allo 0,46 per cento.

Deducibilità componenti negativi auto aziendali (articolo 15, commi da 7 a 14). Modificata in senso più favorevole al contribuente la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli ai fini delle imposte sui redditi degli esercenti arti e professioni, degli imprenditori e delle società, compresi i veicoli concessi ai dipendenti come fringe benefit. Le modifiche sono disposte in maniera differenziata per il periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007 e per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (3 ottobre 2006). Possibile effettuare i versamenti in acconto delle imposte dirette e dell'Irap per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, applicando la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del dl n. 262, che ha modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità delle spese.

Tasse e diritti marittimi (articolo 16). Razionalizzazione del sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali tramite l'accorpamento dei tributi e delle procedure di riscossione. Accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali. Un decreto Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia, porterà a un graduale adeguamento l'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso di inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione. Saranno abrogate le norme incompatibili. Il ministro dei Trasporti adotterà entro il 30 ottobre 2007 un regolamento per rivedere i criteri di istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o l'eventuale soppressione. Saranno prese in considerazione la rilevanza dei porti, i collegamenti con reti strategiche, il volume dei traffici e la capacità di autofinanziamento.

Copertura finanziaria (articolo 17). La copertura finanziaria del provvedimento è pari a 7.403 milioni per il 2007, 10.065 per il 2008 e 10.721 milioni a decorrere dal 2009. Si provvede con l'utilizzo dell'extragettito, tranne che per la disposizione sull'edilizia universitaria, per l'estensione al settore della pesca del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, per gli oneri derivanti dalle proroghe per gli enti irrigui, per il Fondo rotativo per il credito ai giovani e per quelli derivanti dall'articolo 15-bis (cuneo fiscale e deducibilità componenti negative auto aziendale) per i quali gli oneri sono determinati in 4.131 milioni di euro per il 2007, 1.504 milioni dal 2008.

Entrata in vigore (articolo 18). Il provvedimento è entrato in vigore il 2 luglio 2007, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007 n. 151.

  





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