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Giovedì, 31 Gennaio : 2008
CASSAZIONE: ALUNNI DIFFICILI?
I PROF DEVONO AVERE PAZIENZA
I PROF DEVONO AVERE PAZIENZA
I 'prof', specie quelli che hanno in classe adolescenti, devono ricorrere a tutta la loro ''pazienza e tolleranza, e alle specifiche conoscenze psicopedagogiche'', per affrontare le ore di lezione con gli allievi ''difficili'' e turbolenti. L'altolà ai nostalgici della severità educativa, a favore di una prassi didattica flessibile, viene dalla Cassazione che ha giudicato prive del requisito della ''giusta causa'' le dimissioni di un insegnante di lettere della scuola media del 'Conservatorio S.Annunziata' di Firenze, Massimo C., contrario ai ''metodi soft'' che i suoi colleghi intendevano usare nei confronti di un allievo superagitato.
Fin dall'inizio dell'anno, appena arrivato in prima media, nel settembre 1999, il ragazzino in questione - proveniente da un orfanatrofio brasiliano, con alle spalle cinque anni di vita nelle favelas prima di essere adottato da una famiglia fiorentina - aveva mostrato un ''carattere aggressivo'' e compiuto ''episodi gravi'' (aveva rinchiuso la classe e gettato via la chiave, dato un calcio a un professore rivolgendogli espressioni triviali, scagliato un barattolo di vernice contro una cassettiera, agitato un ombrello contro un altro docente). Stressato e preoccupato per la sua incolumità, il professore di lettere voleva che fossero presi provvedimenti anche disciplinari e riteneva la scuola, in quanto datore di lavoro, obbligata ad adottare ''tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente'' come stabilito dall' art.2087 del Codice civile. Ma dopo una riunione, tutto il corpo docente, con l'intervento di una psicologa, decise l'obiettivo ''di riuscire a tenere in classe l'allievo scalmanato il più possibile in modo corretto, allontanandolo nelle ultime ore quando diventava troppo insofferente''. Insomma, passò la linea ''flessibile e soft'' che diede buoni frutti: l' allievo migliorò gradualmente, tanto che la sua ''perdurante vivacità non era dissimile da quella di altri compagni di classe''. Della scelta 'montessoriana' non rimase entusiasta Massimo C., che presentò le dimissioni e chiese una indennità di circa tremila euro alla scuola. In primo grado il Tribunale, nel 2002, gliela riconobbe, in quanto ''era stato costretto a dimettersi a causa della condotta dello studente, fonte di turbativa delle lezioni scolastiche e di pericolo per sé e per gli altri''.
La Corte d'Appello di Firenze, nel 2004, invece, ribaltò il verdetto sostenendo che nel bagaglio professionale di ciascun docente di scuola media è ''necessaria la presenza di doti di pazienza e tolleranza, oltre alle specifiche conoscenze psicopedagogiche dell'età evolutiva''. Così il 'prof' perse il diritto all' indennità di preavviso. Adesso la Suprema Corte (sentenza n.1988) ha giudicato ''coerente'' la decisione dei giudici di secondo grado, e ha respinto il ricorso del docente 'impaziente'.
Fin dall'inizio dell'anno, appena arrivato in prima media, nel settembre 1999, il ragazzino in questione - proveniente da un orfanatrofio brasiliano, con alle spalle cinque anni di vita nelle favelas prima di essere adottato da una famiglia fiorentina - aveva mostrato un ''carattere aggressivo'' e compiuto ''episodi gravi'' (aveva rinchiuso la classe e gettato via la chiave, dato un calcio a un professore rivolgendogli espressioni triviali, scagliato un barattolo di vernice contro una cassettiera, agitato un ombrello contro un altro docente). Stressato e preoccupato per la sua incolumità, il professore di lettere voleva che fossero presi provvedimenti anche disciplinari e riteneva la scuola, in quanto datore di lavoro, obbligata ad adottare ''tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente'' come stabilito dall' art.2087 del Codice civile. Ma dopo una riunione, tutto il corpo docente, con l'intervento di una psicologa, decise l'obiettivo ''di riuscire a tenere in classe l'allievo scalmanato il più possibile in modo corretto, allontanandolo nelle ultime ore quando diventava troppo insofferente''. Insomma, passò la linea ''flessibile e soft'' che diede buoni frutti: l' allievo migliorò gradualmente, tanto che la sua ''perdurante vivacità non era dissimile da quella di altri compagni di classe''. Della scelta 'montessoriana' non rimase entusiasta Massimo C., che presentò le dimissioni e chiese una indennità di circa tremila euro alla scuola. In primo grado il Tribunale, nel 2002, gliela riconobbe, in quanto ''era stato costretto a dimettersi a causa della condotta dello studente, fonte di turbativa delle lezioni scolastiche e di pericolo per sé e per gli altri''.
La Corte d'Appello di Firenze, nel 2004, invece, ribaltò il verdetto sostenendo che nel bagaglio professionale di ciascun docente di scuola media è ''necessaria la presenza di doti di pazienza e tolleranza, oltre alle specifiche conoscenze psicopedagogiche dell'età evolutiva''. Così il 'prof' perse il diritto all' indennità di preavviso. Adesso la Suprema Corte (sentenza n.1988) ha giudicato ''coerente'' la decisione dei giudici di secondo grado, e ha respinto il ricorso del docente 'impaziente'.
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).












