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Cassazione: soggetti portatori di handicap? Possono circolar
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Giovedì, 13 Marzo : 2008 Studio Cataldi

Cassazione: soggetti portatori di handicap?
Possono circolare nelle ZTL di tutta Italia


Cristina Matricardi

La motivazione della sentenza


La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 719/2008) ha stabilito che i disabili possono circolare nelle Zone a traffico limitato di tutte le Città d’Italia e non solo di quelle del Comune di residenza. La Corte ha infatti precisato che la persona invalida può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo nelle ZTL, con il solo onere di esporre il contrassegno, “che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.

Gli Ermellini hanno infatti precisato che “dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale”.

Aggiunge poi la Corte che “nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale”.

Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un signore milanese inabile che si era visto elevare contravvenzione per aver circolato nelle ZTL del Comune di Roma.

Corte di Cassazione,
Seconda Sezione Civile,
Sentenza n. 719/2008


Motivi della decisione

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.

Il motivo è infondato

Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle presone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli acceso in tale zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.

Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata

Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da G. G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 ottobre 2007


Il consigliere Estensore Il Presidente

Dott. Massimo Oddo Dott. Antonino Elefante


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 16 GENNAIO 2008


  





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Messaggio Re: Cassazione: soggetti portatori di handicap? Possono circ 
 
LA GIUSTIZIA CHE VOGLIAMO ovvero questa sentenza assieme ad altre di questi ultimi tempi, a nostro parere, sta  a significare  che la Suprema Corte di Cassazione, superato un periodo di inspiegabile "disorientamento" che ha creato non pochi sbandamenti nella popolazione facendo vacillare la fiducia del cittadino nella Legge suprema, torna ad essere la Suprema Custode del Diritto e della Giustizia.

Infatti nella fattispecie, il contrassegno rilasciato ai portatori di handicap è ad personam e non al mezzo specifico di cui si serve.

Se fosse valida la seconda ipotesi qualsiasi persona a bordo di quella specifica vettura identificata nel permesso avrebbe diritto a fruire delle agevolazioni.

Non è la vettura portatrice di handicap, ma il suo passeggero, per cui è giusto che esso, su qualsivoglia mezzo si trovi, debba fruire di quel diritto (anche se ha avuto semplicemente un passaggio da un amico e/o familiare).

Inoltre il fatto che il permesso sia limitato al territorio del Comune di residenza è contrario al principio costituzionale della libera circolazione del cittadino che non può essere relegato in un territorio quasi fosse destinatario di una nuova pena che consiste negli "arresti Comunali"!

Speriamo di dover scrivere ancora molto in favore di Sentenze sensate del nostro Organo Spupremo di Giustizia!

Fromor

  





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