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Giovedì, 13 Marzo : 2008 Studio Cataldi
Cassazione: soggetti portatori di handicap?
Possono circolare nelle ZTL di tutta Italia
Possono circolare nelle ZTL di tutta Italia
Cristina Matricardi
La motivazione della sentenza
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 719/2008) ha stabilito che i disabili possono circolare nelle Zone a traffico limitato di tutte le Città d’Italia e non solo di quelle del Comune di residenza. La Corte ha infatti precisato che la persona invalida può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo nelle ZTL, con il solo onere di esporre il contrassegno, “che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale”.
Aggiunge poi la Corte che “nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale”.
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un signore milanese inabile che si era visto elevare contravvenzione per aver circolato nelle ZTL del Comune di Roma.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.
Il motivo è infondato
Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle presone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli acceso in tale zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.
Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata
Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da G. G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 ottobre 2007
Il consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Massimo Oddo Dott. Antonino Elefante
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 GENNAIO 2008
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale”.
Aggiunge poi la Corte che “nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale”.
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un signore milanese inabile che si era visto elevare contravvenzione per aver circolato nelle ZTL del Comune di Roma.
Corte di Cassazione,
Seconda Sezione Civile,
Sentenza n. 719/2008
Seconda Sezione Civile,
Sentenza n. 719/2008
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.
Il motivo è infondato
Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle presone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli acceso in tale zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.
Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata
Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da G. G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 ottobre 2007
Il consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Massimo Oddo Dott. Antonino Elefante
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 GENNAIO 2008
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).



















