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I contenuti della legge 40 - La scheda
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(ansa) Lunedì, 2 Luglio 2007- 12:49

I contenuti della legge 40/La scheda


 
ROMA - Divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioé al di fuori della coppia, e della sperimentazione e clonazione degli embrioni; le tecniche di fecondazione assistita, inoltre, sono consentite solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità e se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Sono alcuni punti della legge sulla procreazione medicalmente assistita, entrata in vigore il 10 marzo 2004.

Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge, approvata definitivamente dalla Camera il 10 febbraio dello stesso anno:

- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico.

- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioé con seme di persona estranea alla coppia.

- CHI POTRA' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.

- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

- CONSENSO INFORMATO: la coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento.

- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.

- PRODUZIONE EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.

- ADOTTABILITA' DEGLI EMBRIONI: è prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.

- CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

  





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