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Lunedì, 28 Gennaio : 2008
POLITICO NON MANTIENE LE PROMESSE FATTE?
NON E' REATO DIRGLI BUFFONE
NON E' REATO DIRGLI BUFFONE
Se un politico non mantiene le promesse fatte ai propri elettori, non attuando ciò che si era proposto di fare durante il suo mandato, non è reato additarlo come un 'buffone'. Non si tratta, infatti, di critiche alla persona ma al suo operato politico-amministrativo.
La Cassazione ha annullato così con rinvio una sentenza di condanna per ingiuria, del tribunale di Poggio Mirteto, per un cittadino che durante un'assemblea pubblica, aveva interrotto il discorso del sindaco chiamandolo 'ridicolo e buffone'.
Gli ermellini infatti, nella sentenza 4129, hanno sottolineato l'esigenza di porre dei limiti alla 'continenza verbale' che un cittadino deve mantenere per non offendere una persona e compiere reato. Nel caso in esame, il signor Franco, imputato di ingiuria aveva chiamato il suo sindaco buffone, in un'assemblea convocata dallo stesso presso l'università locale, al fine di "chiarire gli equivoci sorti in merito ad una scelta amministrativa".
Nella sentenza della Quinta Sezione penale, si ricorda che: "l'incontro era stato determinato dal clima di forte contrapposizione politica venutosi a creare tra l'amministrazione comunale e gli abitanti di una frazione a causa della mancata autorizzazione del sindaco alla chiusura della strada provinciale per lo svolgimento di alcune manifestazioni culturali". Il sindaco aveva indetto l'assemblea per dare una spiegazione delle sue scelte, e diversi cittadini tra cui l'imputato lo avevano offeso con parole non dirette al sindaco in quanto persona, ma alla sua attività politica. La Corte ha annullato la sentenza spiegando il rinvio con l'esigenza di specificare il significato della differenza che a volte alcune frasi assumono se rivolte a chi esercita pubblico potere in rappresentanza del popolo. Ricordano infatti gli ermellini che: "Il limite di continenza può ritenersi per sé superato, solo se il contesto si dimostra adottato dall'autore del fatto come pretesto per l'offesa alla persona, e di fatto dimostrando quel contesto, attraverso un'analisi compiuta, tale da consentire di ritenere superato il limite della continenza e giustificare in appello la riforma della sentenza assolutoria, che ha dato conto in dettaglio dell'accaduto"
La Cassazione ha annullato così con rinvio una sentenza di condanna per ingiuria, del tribunale di Poggio Mirteto, per un cittadino che durante un'assemblea pubblica, aveva interrotto il discorso del sindaco chiamandolo 'ridicolo e buffone'.
Gli ermellini infatti, nella sentenza 4129, hanno sottolineato l'esigenza di porre dei limiti alla 'continenza verbale' che un cittadino deve mantenere per non offendere una persona e compiere reato. Nel caso in esame, il signor Franco, imputato di ingiuria aveva chiamato il suo sindaco buffone, in un'assemblea convocata dallo stesso presso l'università locale, al fine di "chiarire gli equivoci sorti in merito ad una scelta amministrativa".
Nella sentenza della Quinta Sezione penale, si ricorda che: "l'incontro era stato determinato dal clima di forte contrapposizione politica venutosi a creare tra l'amministrazione comunale e gli abitanti di una frazione a causa della mancata autorizzazione del sindaco alla chiusura della strada provinciale per lo svolgimento di alcune manifestazioni culturali". Il sindaco aveva indetto l'assemblea per dare una spiegazione delle sue scelte, e diversi cittadini tra cui l'imputato lo avevano offeso con parole non dirette al sindaco in quanto persona, ma alla sua attività politica. La Corte ha annullato la sentenza spiegando il rinvio con l'esigenza di specificare il significato della differenza che a volte alcune frasi assumono se rivolte a chi esercita pubblico potere in rappresentanza del popolo. Ricordano infatti gli ermellini che: "Il limite di continenza può ritenersi per sé superato, solo se il contesto si dimostra adottato dall'autore del fatto come pretesto per l'offesa alla persona, e di fatto dimostrando quel contesto, attraverso un'analisi compiuta, tale da consentire di ritenere superato il limite della continenza e giustificare in appello la riforma della sentenza assolutoria, che ha dato conto in dettaglio dell'accaduto"
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).
















