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Sangue infetto, piu' tempo per richiesta indennizzo
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Messaggio Sangue infetto, piu' tempo per richiesta indennizzo 
 
Sabato, 12 Gennaio : 2008

Sangue infetto,
piu' tempo per richiesta indennizzo


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Le persone che hanno contratto l'epatite o l'hiv - in seguito a trasfusioni con sangue infetto effettuate nelle strutture sia pubbliche che private - da oggi hanno più tempo per chiedere il risarcimento dei danni subiti al Ministero della Salute. Lo hanno deciso le Sezioni unite civili della Cassazione allungando i tempi di prescrizione per l'azione risarcitoria.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito - con sentenze depositate oggi e rese note ai soli difensori degli emotrasfusi contagiati dal sangue infetto - che "nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi". "La prescrizione per l'azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla 'tracciabilità' del sangue - spiega il comunicato della Cassazione, firmato dal Primo presidente Vincenzo Carbone - decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, nè da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita". In questo modo gli 'ermellini' hanno dunque allungato i tempi entro i quali chi è stato contagiato può iniziare la causa contro il Ministero della Salute. Proprio su questo punto la stessa Suprema Corte, con decisioni delle singole sezioni civili, aveva espresso orientamenti contrastanti. "L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato - prosegue la nota di Carbone - ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla 'tracciabilità' (principio della vicinanza della prova)". "Per il nesso di causalità - si conclude - sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarità del criterio di imputazione della responsabilità civile. La responsabilità ministeriale per i casi di infezione da Hcv e Hiv (scoperti negli anni '80) decorre dalla scoperta del virus dell'epa e B (anni '70)''.

  





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